(ASI) La polizza assicurativa obbligatoria contro gli infortuni domestici riconosce e valorizza la tutela assicurativa delle persone, donne o uomini, che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo. Dal 1° marzo 2001 l’assicurazione è entrata in vigore e la gestione è affidata all’Inail.

Nell’anno 2006 l’assicurazione è stata estesa anche ai casi di infortunio mortale mentre la soglia di invalidità riconosciuta per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 è stata abbassata dal 33% al 27%. Dal 1° gennaio 2019 è stata innalzata l’età per la tutela assicurativa da 65 anni a 67 anni, è stato abbassato il grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita dal 27% al 16%; è stata prevista la corresponsione della prestazione una tantum per i gradi di inabilità accertata compresi tra il 6% e il 15% e il riconoscimento dell’assegno per l’assistenza personale continuativa ai titolari di rendita con specifiche menomazioni (t.u. n. 1124 del 1965).

E’ obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:

ha un’età compresa tra i 18 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 i 67 anni compiuti
svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
non è legato da vincoli di subordinazione
presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

 

L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.). Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. È invece escluso l’infortunio in itinere.

 

In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare, fermo restando lo svolgimento del lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo:

gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione;
i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

 

È escluso dall’obbligo assicurativo:

colui che ha meno di 18 anni o, a decorrere dal 1° gennaio 2019, più di 67 anni
il lavoratore socialmente utile (Lsu)
il titolare di una borsa lavoro
l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
il lavoratore part time
il religioso

 

Il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno per avere la copertura assicurativa con decorrenza dal 1° gennaio e senza soluzione di continuità con l’anno precedente. Se, invece, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

 

Il premio è annuale e non è frazionabile. Dal 2019 l’importo è fissato in € 24,00 annui.

 

È esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato.

In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:

ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

 

Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (24,00 euro).

Gli assicurati già iscritti, entro la fine dell’anno 2019, hanno ricevuto una lettera dall’Inail con l’avviso di pagamento pagoPA prestampato contenente i dati personali e l’indicazione dell’importo da versare. L’interessato può effettuare il pagamento online sul sito dell’Inail attraverso il link “pagoPA”, accessibile anche da altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it) oppure presso gli uffici postali, gli istituti bancari, le ricevitorie, i tabaccai, i bancomat, i supermercati. Il pagamento può avvenire in contanti, con carte o conto corrente.

 

Sono a disposizione degli assicurati Contact center (Numero 06.6001 sia da rete fissa che mobile), associazioni delle casalinghe e sedi Inail che forniscono tutte le informazioni necessarie a risolvere dubbi su aspetti normativi e procedurali.

 

Per ulteriori info www.inail.it

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