(ASI) A proposito dell’articolo sull’annullamento dei matrimoni alla sacra rota anziché tramite tribunale civile sarebbe forse il caso di spiegare perché nel primo caso NON sussiste l’obbligo economico di un coniuge versa l’altro mentre in caso di divorzio civile esso sussista.
Il divorzio civile è una “cessazione degli effetti del matrimonio” e cioè tratta di una situazione che era esistente e produceva effetti anche economici i quali sussistono anche dopo il suo scioglimento.
Nel caso di ricorso alla Sacra rota invece, il matrimonio è dichiarato NULLO e cioè è come se non fosse mai avvenuto e pertanto non sono mai nati nemmeno gli obblighi che dal matrimonio derivano.
Il risultato è che nel divorzio civile si devono determinare eventuali oneri economici, mentre nell’annullamento NO.
Dato che per il concordato gli annullamenti sono registrati ed accettati anche dallo Stato, ne consegue che anche la nullità, con tutte le sue conseguenze, ne impegna l’osservanza da parte dello Stato.
Alessandro Mezzano - Redazione Agenzia Stampa Italia