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Speciale

Un giorno di ritardo sull’orario d’arrivo. Via libera al risarcimento.

Di Francesco Maiorca 25 Aprile 2021 – 00:29 2 min di lettura

 

(ASI) Le strade ferrate italiane non sono famose per la puntualità ma per i giudici un giorno di ritardo è sembrato troppo anche per le linee del Bel Paese.

Uno sfortunato viaggiatore ferroviario adiva il Giudice di Pace per ottenere il risarcimento del danno originato da un ritardo enorme, quasi 24 ore, rispetto all’orario previsto. La compagnia ferroviaria si difendeva asserendo l’imprevedibilità delle condizioni atmosferiche, talmente gravi, da impedire la prosecuzione del viaggio e la necessaria assistenza ai passeggeri, in termini di riscaldamento, acqua, cibo e coperte.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda del viaggiatore, che veniva confermata dal tribunale, evocato da Trenitalia per negare il risarcimento. Ma, anche in questa sede,veniva riconosciuto il risarcimento del danno nei confronti del vettore che, convinto delle proprie ragioni, ricorreva in Cassazione.

La III sezione (ud. 20/12/2019, dep. 08/04/2020) n.7754, accoglieva solamente un motivo di natura processuale, rigettando il ricorso di Trenitalia, in questo modo confermando il risarcimento del danno non patrimoniale a vantaggio dello sfortunato cliente.

La Corte ribadisce che “il Tribunale, richiamando l'accertamento del giudice di prime cure, ha evidentemente quanto ragionevolmente ritenuto il travagliato viaggio di quasi 24 ore continuative in abrasive condizioni di carenza di cibo, necessario riscaldamento e possibilità di riposare, un'offesa effettivamente seria e grave all'individuabile e sopra rimarcato interesse protetto, tale da non tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione (cfr. la speculare conclusione tracciata da Cass., 31/05/2019, n. 14886, pag. 12, sulla base dei medesimi principi, in relazione alle emergenze istruttorie della fattispecie scrutinata, sia assertive che di apprezzata risultanza probatoria).

La difesa del vettore contestava anche la natura non patrimoniale del danno, ma gli Ermellini precisano che “la tutela riparatoria del danno non patrimoniale, estesa a situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale lese senza condotte integranti reato, può nel caso essere avallata proprio perché, come osservato dal Pubblico Ministero, ciò che sostanzialmente era stato allegato, risponde alla tutela della libertà di autodeterminazione e di movimento che trova riconoscimento nella superiore normativa della Carta”.

Nel caso di specie la Corte riteneva acclarato anche il superamento della soglia di gravità e serietà del danno, tanto da giustificare la tutela giurisdizionale.

(Fonte Ridare)

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

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