(ASI) L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che il trasportato sia sempre risarcito dell’assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli convolti nell’incidente.

La previsione normativa del nuovo codice del 2006 metteva finalmente chiarezza e luce su un’antica problematica giuridica che aveva attraversato i decenni precedenti.

Si trattava di sapere con certezza chi dovesse risarcire la persona che viaggiava a bordo di una vettura, soprattutto nei casi in cui la responsabilità fosse dubbia. Il problema che si poneva, e chi si pone anche oggi, come vedremo in dettaglio, riguarda la colpa dei conducenti nella dinamica del sinistro. Se il vettore del passeggero non aveva responsabilità nella causazione dannosa, perché doveva risarcire? Se la colpa era chiaramente di un altro veicolo o di un altro agente, perché l’assicurazione del veicolo trasportante aveva l’obbligo di reintegrare le perdite? Si invoca la norma sul trasporto di persone presente nel codice civile o, più genericamente l’art. 2054 dello stesso codice ma il risultato rimaneva incerto e costringeva il danneggiato a dover intraprendere un’azione legale senza avere certezza del suo esito.

Il nuovo codice delle assicurazioni, all’art. 141, opera e mette in atto una scelta coraggiosa, addebitando il pagamento del risarcimento del trasportato a carico dell’assicurazione della vettura che lo trasportava. Attenzione, la legge non presume la colpa di quest’ultimo e non parla di responsabilità oggettiva ma, per la certezza del diritto e per la tutela della parte debole, in questo caso il trasportato, sancisce che a compiere l’istruttoria, le verifiche, le visite medico legali e il pagamento sia la compagnia della macchina sulla quale il malcapitato passeggero viaggiava. Questo non significa che l’assicurazione debba subire un’ingiusta depauperazione anche senza colpa. L’art. 141, infatti, al numero 3 precisa che l’impresa del responsabile civile, id est, del colpevole, possa intervenire nel giudizio che il danneggiato ha instaurato e chiedere l’estromissione della compagnia senza colpa. Al numero 4, poi, sancisce che l’assicurazione che abbia pagato perché trasportante, abbia diritto di rivalsa nei confronti della compagnia del responsabile.

In questo panorama legislativo, già nel 2013 Corte di Cassazione, la n. 19963 del 30.8.2013, poneva un limite alle clausole limitative della risarcibilità del trasportato con riguardo alla persona del vettore, dovendo giudicare su di un caso che risaliva al 1992. La Corte applicava un principio cardine del diritto europeo, espresso dal brocardo “vulneratus ante omnia reficiendus”, dimostrando una preferenza per la tutela del danneggiato. Alcune assicurazioni, infatti, avevano iniziato a imporre clausole che limitavano la risarcibilità del trasportato qualora questi fosse anche proprietario della vettura. Con la sentenza sopra riportata gli Ermellini dichiaravano illegittime tali pratiche.

Di seguito il testo dell’art. 141 che, nel suo incipit, esclude qualsiasi risarcimento se il sinistro è originato da caso fortuito.

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.

 

Francesco Maiorca - Agenzia Stampa Italia

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