(ASI) In ultimo e con riferimento ai criteri di prova dei pregiudizi lamentati va rilevato che è ritenuto oramai pacifico come sussista e sia ravvisabile un nucleo di pregiudizi non pecuniari, sia morali che esistenziali- relazionali e psicologici, che sono normalmente associati al decesso o al ferimento di un familiare.

 

L’esistenza di questa base di pregiudizi immateriali è ritenuta dalla giurisprudenza, soprattutto in relazione ai familiari conviventi ed ai membri della famiglia nucleare, dimostrabile in via presuntiva, sino a prova  contraria.

 Ed infatti, una volta provata la violazione di un rapporto familiare affettivo in concreto meritevole di tutela, generalmente si ritiene altresì raggiunta la prova della sussistenza di un danno non patrimoniale, nel suo duplice aspetto di danno morale ed esistenziale, liquidabile perlomeno secondo i parametri tabellari indicati come  “minimi”.

In giurisprudenza, altresì, è stato evidenziato che per i pregiudizi morali opera il consolidato orientamento per cui non può esigersi una prova diretta per ciò che sta e si agita dentro l’animo del danneggiato, per l’intimo sentire e la dignità lesa, pregiudizi questi ultimi che possono essere provati ed accertarti in base ad indizi e presunzioni che anche da soli possono essere  decisivi ai fini della sua configurabilità.

La Cassazione ha quindi più volte ribadito come il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito non richieda una “prova specifica” della sussistenza di tale danno, ciò perlomeno ogni qualvolta la sofferenza patita dai parenti possa essere provata, in via presuntiva, sulla base di circostanze quali lo stretto vincolo famigliare, la coabitazione idonee a dimostrare l’intensità del legame affettivo.

L’approccio è diverso, invece, per la personalizzazione di questi pregiudizi.

Infatti, il quantum di base, individuato dalle tabelle, è generalmente incrementabile a seconda delle allegazioni e prove specifiche fornite dalla vittima secondaria sulle modalità con cui si atteggiava in concreto il suo rapporto con il parente deceduto o leso e su come, dopo il sinistro, si è alterata e modificata in peius la vita familiare in conseguenza dell’evento lesivo.

Per quanto concerne gli eventuali pregiudizi biologici (di norma per lo più di natura psichica) la dimostrazione dell’esistenza del danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psicofisica si regge sull’accertamento, a livello medico-legale e psichiatrico di una vera e propria patologia, temporanea o permanente.

In conclusioni, quindi, si può formulare il seguente quadro:

  • La prova dell’esistenza e, quindi, del quantum ”minimo” di base del danno non patrimoniale, in via generale può ben giocarsi su basi presuntive;
  • La prova necessaria per la personalizzazione del valore uniforme di base del danno non patrimoniale può reggersi a sua volta su basi presuntive (si pensi al valore presuntivo che viene conferito ai criteri quali la convivenza e il grado di parentela);
  • Nel caso invece in cui la vittima secondaria intenda ricevere una liquidazione del danno non patrimoniale superiore ai parametri monetari “medi”, ricavabili dalle tabelle, sarà tenuta a fornire prove specifiche su quelle conseguenze del tutto peculiari, cioè tali da non potersi risolvere secondo l’id quod plerumqe accidit. All’atto pratico pertanto è del tutto evidente che chi agisce in giudizio per il risarcimento di questi danni debba prodigarsi per “fotografare” al meglio, tramite prove documentali (fotografie ritraenti le festività, le vacanze, le gite e gli eventi familiari, certificati di residenza, corrispondenza intercorsa negli anni, ricevute di acquisti congiunti) e soprattutto attraverso la prova testimoniale i patimenti morali ed il divario esistenziale tra le condizione di vita della vittima secondaria precedenti l’evento dannoso e quelle successive del medesimo, così da poter ricevere un ristoro quanto più integrale ed effettivo del pregiudizio subito.

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

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