(ASI)  In caso d’incidente mortale, l’Inail non può richiedere all’assicurazione del danneggiante il ristoro di quello che non ha pagato. Lo ha deciso, facendo chiarezza su un problema molto intricato, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26647 del 18 ottobre 2019.

Il caso portato all’attenzione degli Ermellini riguardava una donna che era deceduta in seguito a sinistro stradale, in seguito al quale il marito e la figlia aveva instaurato un giudizio per ottenere il risarcimento nei confronti delle due compagnie responsabili. Al processo aveva partecipato anche l’Inail, per ottenere il ristoro di quanto pagato ai due eredi della sventurata automobilista, in qualità di rendita vitalizia.

In primo grado ogni domanda veniva rigettata, in quanto il Tribunale riteneva la defunta unica responsabile dell’incidente mentre, la Corte d’Appello di Bari, accoglieva l’appello dei familiari ma riconoscendo soltanto un 30% di ragione e negando, di fatto, alcun rimborso ai parenti, per riconoscere all’Inail il diritto al rimborso di quanto pagato.

Anche questa decisione veniva impugnata e, con ricorso in Cassazione, i congiunti della signora chiedevano l’attribuzione della somma assegnata ingiustamente all’Ente di assistenza.

La vicenda è particolarmente interessante in quanto tocca una questione sulla quale molto si è discusso e molto si discute nei tribunali e mi riferisco al diritto di surroga dell’Inail. Il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico Inail) riconosce all’Istituto la possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato al lavoratore o ai suoi familiari in seguito ad un sinistro rientrante tra quelli indennizzabili. Le cose si complicarono un pochino quando, con legge del 2000, l’Istituto fu chiamato a indennizzare anche il danno biologico, gettando scompiglio nei casi in cui l’infortunio originava da sinistri stradali, in quanto il danneggiato si vede assegnare cifre minori rispetto ai non assicurati Inail. Dottrina, giurisprudenza e foro militante iniziarono sùbito una fervida discussione circa la valenza da assegnare a questo diritto di rivalsa e, dopo aspri confronti, si giunse al confronto da due opposti schieramenti, quello per “sommatoria integrale” e quello per “poste omogenee”. Nella prima visione giuridica, l’Inail può chiedere all’altro assicurato tutto ciò che ha pagato, impedendo, di fatto, al danneggiato, di ricevere alcunché, in quanto beneficiario Inail e percettore o di una somma una tantum o di una rendita vitalizia (o rivedibile). Nella seconda concezione, invece, l’Inail può chiedere tutto quello che vuole ma l’assicuratore non potrà negare al danneggiato tutto ciò che non riceverà dall’Istituto Nazionale. Facciamo un esempio. Se l’Inail non corrisponde il danno biologico temporaneo, questa voce di danno non potrà essere defalcata e inglobata nella surroga Inail, perché quest’ultimo non la corrisponde all’infortunato. Se a causa delle lesioni conseguenti a sinistro stradale l’infortunato perde il lavoro e la rendita Inail non copre tutto il montante di danno proiettato fino all’aspettativa di vita, il danneggiato ha diritto di chiedere la differenza all’assicurazione. E lo stesso vale per il danno biologico. Potrebbe verificarsi il caso (molto frequente, in verità) che il danno biologico corrisposto dall’Istituto abbia un valore economico inferiore a quello previsto dalle Tabelle di Milano, per citare quella considerata di riferimento, in quanto l’Ente paga un indennizzo, una cifra, cioè, stabilita dalla legge in corrispondenza di un certo grado d’invalidità. Se, quindi, chi ha subito un sinistro riporta un’invalidità del 30%, potrà chiedere all’assicuratore la cifra-differenza tra quanto gli viene valutato dall’Inail e quanto viene valutato dalle Tabelle dei tribunali, il cosiddetto “danno differenziale”.

A complicare notevolmente le interpretazioni, intervenne (abrogato sei mesi dopo la sua entrata in vigore) l’art. 1, comma 1126, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che introduceva il diritto dell’Inail di surrogarsi a qualsiasi titolo per il regresso delle somme pagate, sposando di fatto la teoria della “sommatoria integrale”. Il legislatore è tornato sui suoi passi nel giro di pochi mesi, dopo aver suscitato le ire dei danneggiati e, soprattutto delle compagnie assicurative, che rischiavano, con una nuova e successiva interpretazione, di pagare integralmente sia l’Inail sia il danneggiato.

Nel caso evocato nell’incipit del presente articolo la confusione nasceva anche dall’applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, secondo il quale non andrebbe risarcito (o risarcito in forma minore e conseguente) un danno se dal fatto medesimo nasce al danneggiato un’utilità che lo compensa, in tutto o in parte, della perdita subita. Il suddetto principio non trova fonte in una previsione legislativa ma dalla logica giuridica che vuole, più che altro, la stima del danno ridotta per un’utilità conseguente al medesimo fatto dal quale nasce la perdita. Nel fatto esaminato dalle sentenze in oggetto, invece, la rendita Inail non poteva essere accostata al danno non patrimoniale per la perdita del congiunto, perché di diversa natura. Con la rendita si supplisce alla perdita patrimoniale lasciata dal defunto, che non percepisce più lo stipendio, mentre con il ristoro della voce non patrimoniale, viene a crearsi un tentativo di compensazione per il lutto e per il dolore causati dalla scomparsa del congiunto. Le “poste” non sono omogenee e non possono essere sovrapposte, altrimenti si creerebbe uno svantaggio per gli assicurati Inail rispetto ai non assicurati, in caso di morte a causa d’incidente stradale.

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

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