(ASI) Con la legge 27/2012 il mondo del risarcimento italiano tremò. Giornali, televisioni, radio e tutti i media gridarono alla fine del colpo di frusta. Dopo quasi trent’anni di onorato servizio, il sacrosanto risarcimento che tutti, almeno una volta nella vita, avevano diritto di prendere, era, purtroppo, deceduto.                                                 

Chi non aveva sognato di essere tamponato senza effettive conseguenze sulla salute, ma con benèfici effetti sul portafoglio? Chi mai, dopo un incidente stradale non sarebbe andato al Pronto soccorso per verificare l’esistenza di una distorsione del rachide cervicale? La nuova legge sembrava porre fine a questa vetusta e veneranda tradizione tutta italiana. Autorevoli esperti spuntati come fungi, sentenziavano, con sicurezza, che in nessun paese al mondo esisteva il diritto a vedersi risarciti danni inesistenti per cui la norma fresca di Parlamento altro non era se non un allineamento con il resto del pianeta. A tutti era evidente che la riforma dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni fosse una riuscita manovra delle lobby assicurative, che avrebbero risparmiato milioni di euro non pagando i piccoli danni. Piccoli sì, ma costituenti la maggior quantità dei sinistri. In sintesi, la maggior spesa delle compagnie nel ramo RC auto.

Ma veniamo al dettaglio. Cosa prevedeva la nuova disposizione? È presto detto. Le piccole lesioni andavano dimostrate in modo strumentale, clinico, obiettivo. Cioè a dire, se dalla Tac o dall’RX non risulta niente, niente risarcimento. Questa l’interpretazione delle compagnie. Quella degli avvocati e dei medici legali, ovviamente, neanche a dirlo, leggermente diversa.
In primis i medici legali reagirono sentendosi offesi. Ma come sarebbe, ci voleva una norma per dire che l’accertamento deve essere serio e dopo attento utilizzo ed analisi dei dati che abbiamo a disposizione? Noi medici legali sempre, per qualunque danno, abbiamo utilizzato questi criteri. Perché la norma si riferisce solo alle piccole lesioni? Gli avvocati specializzati, dal canto loro, ossequiosi alla norma e con il pragmatismo che li distingue, iniziarono a consigliare ai loro clienti di percorre pedissequamente l’iter voluto dalla legge. Esami strumentali, visite ancora più approfondite dal punto di vista obiettivo (certificati con accurata descrizione della visita operata dal medico) e clinico.

Il risultato fu un aumento considerevole, per le assicurazioni, dei rimborsi per prestazioni diagnostiche sia strumentali sia per medici specialisti. Dopo un iniziale momento d’incertezza e resistenza, le compagnie si sono viste costrette a pagare tutti i danni, accuratamente documentati secundum legem. A complicare la faccenda, a vantaggio dei danneggiati, ci si è messa anche la giurisprudenza che, con sentenze innovative e chiarificatrici, ha fatto luce sulla risarcibilità di quei danni che, pur non essendo dimostrabili strumentalmente, siano fondati e dimostrati con criteri di assoluta e rigorosa scientificità. Mi riferisco ad un arresto della Corte di Cassazione, la sentenza 18773/2016, con la quale gli Ermellini precisano come non sia indispensabile la radiografia per essere risarciti. Il Tribunale di Rimini, con una recente sentenza, ha ribadito come non sia sempre necessario l’accertamento strumentale per il ristoro delle piccole lesioni da sinistro stradale. Che non siano state le assicurazioni a tramare nell’ombra, spinte dalla nostalgia di un passato in cui, è vero, pagavano anche le distorsioni da starnuto, ma almeno non contribuivano alla contaminazione ambientale da radiazioni?

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

 

fonte foto: By Jmarchn [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons

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