(ASI) Roma- Voto finale positivo per le unioni civili. Il Senato e la Camera hanno approvato il disegno della legge Cirinna' sulla "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". Diritti patrimoniali, ereditarii e previdenziali; doveri di reciproca assistenza morale, materiale e di coabitazione, per formazioni sociali composte da persone dello stesso sesso.
Tra le disposizioni anche le convivenze di fatto, per coppie che non siano legate né in matrimonio, né con un'unione civile.
L'articolo sulle adozioni del figlio del partner per gli omosessuali è stato tralasciato, precisando solo che "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni delle norme vigenti". Questo non impedirà ai giudici di pronunciarsi sulle adozioni per coppie gay.
Veniamo al dettaglio della Legge fresca di approvazione. L’art. 1 precisa che la norma riguarda l’istituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto. Due persone maggiorenni, che vorranno costituire un’unione civile, dovranno farne dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile che provvederà a registrare l’atto nell’archivio. Non potranno unirsi civilmente, invece, le persone sposate e quelle già unite con altra dello stesso sesso; gli interdetti; i parenti, compresi zio e nipote; coloro che hanno tentato o ucciso il coniuge dell’altro partner. L’unione dichiarata nonostante le precedenti cause impeditive è nulla. Si potrà dare luogo a impugnazione del vincolo se il consenso di uno dei due è stato estorto con violenza o per errore. Per attestare l’esistenza del legame, gli uniti potranno ottenere un certificato dall’ufficiale dello stato civile. Altra facoltà concessa alle parti è quella di scegliere come nome comune dell’unione uno dei loro cognomi. Ovviamente la legge prevede parità di diritti e di doveri, obbligo di assistenza morale e materiale, di contribuzione in proporzione alle proprie sostanze, coabitazione ma non di fedeltà. L’indirizzo familiare (sic nel testo della legge) andrà concordato unitamente alla residenza comune. In mancanza di diversa scelta al momento della dichiarazione, il regime patrimoniale previsto dal legislatore sarà quello della comunione dei beni. Lo scioglimento dell’unione non presenterà particolari ostacoli o lungaggini. Si potrà risolvere l’impegno preso, sia concordemente, sia unilaterlamente.
Le associazioni cristiane hanno fatto notare che esistevano già leggi che regolavano i diritti dei conviventi.
L’art. 3 Legge n.91/1999 in materia di trapianti di organi stabilisce che all’inizio del periodo di osservazione, ai fini dell’accertamento di morte, i medici forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche, per le persone in attesa di trapianto, nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo, al coniuge non separato o al convivente. Quindi se il consenso al trapianto può essere dato anche dal convivente, e dunque il convivente viene coinvolto in una decisione così importante, come è possibile affermare che il convivente non può assistere il partner in ospedale?
2. Legge n.53/2000 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, riconosce ad ogni lavoratore il diritto a permessi retribuiti per decesso o grave infermità del coniuge, del parente entro il secondo grado e del convivente.
3. Legge n.405/1975 Istituzione dei consultori familiari, prevede l’assistenza della famiglia e della coppia (e dunque dei conviventi).
4. La legge n. 354/1975, che riforma l’ordinamento penitenziario, attribuisce un permesso di visita al condannato, in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente.
5. La Corte di Cassazione con sentenza n.2988/1999 ha riconosciuto al convivente la risarcibilità del danno patrimoniale in caso di morte del convivente provocata da fatto ingiusto altrui. E a tal proposito: Legge n.106/2010 che prevede il risarcimento anche al convivente della vittima nel disastro ferroviario di Viareggio; Legge n. 135/2011 prevede il risarcimento anche al convivente della vittima del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.
6. Legge n.302/1990 recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, prevede il diritto del convivente alle provvidenze accordate per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
7. Legge n.44/1999, che istituisce il fondo di solidarietà per le vittime dell’usura, riconosce il diritto del convivente alle elargizioni da parte del fondo di solidarietà previsto per le vittime di richieste estorsive e vittime di usura
8. Art. 408 codice civile il giudice tutelare nella scelta dell’amministratore di sostegno preferisce il coniuge non legalmente separato, la persona stabilmente convivente.
9. Art. 411 codice civile le disposizioni testamentarie in favore del convivente amministratore di sostegno sono valide.
10. Art. 342bis e 342ter codice civile prevede che quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente il giudice può disporre l’allontanamento da casa, prescrivendo il divieto di avvicinarsi ecc.
Quindi si può notare i diritti per le coppie conviventi "more uxorio"(la Corte d'Appello di Milano ha sancito che nella definizione legale conviventi more uxorio rientrano anche le coppie omosessuali) sono tante e di lunga data. I due benefici che spettano solo alle coppie sposate sono: la reversibilità della pensione e la possibilità di adottare dei figli.
12. Sentenza Corte Costituzionale n.404/1988: Il convivente succede nel contratto di locazione stipulato dal convivente in caso di morte dello stesso o di rottura della convivenza, purché vi siano figli.
13. Sentenza Corte Costituzionale. n.559/89: Il convivente ha diritto ad ottenere l’assegnazione della casa popolare sia pure a certe condizioni (il convivente dell’assegnataria deceduta deve essere per l’anagrafe capofamiglia e deve avere dei figli o essere genitore affidatario del minore riconosciuto dalla donna).
14. Combinato disposto degli artt. 18 Legge n. 354/1975 e 37 Dpr n. 230/2000 (in materia di ordinamento penitenziario) prevede che i detenuti debbano avere colloqui con i familiari ricomprendendo tra i familiari il coniuge e il convivente «indipendentemente dal sesso» (qui addirittura si precisa).
15. Art. 681 codice procedura penale: la domanda di grazia può essere sottoscritta anche dal convivente.
Ilaria Delicati – Agenzia Stampa Italia