(ASI) Dopo il successo di richiesta del bonus 2023, il contributo, per cui erano stati stanziati inizialmente 5 milioni di euro, la settimana scorsa vi ho parlato del bonus psicologo 2024, 8 milioni di euro per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, entrato in scesa il 18 Marzo 2024 con un vero e proprio click day che ha visto solo nella prima giornata un’affluenza di richieste che ha contato oltre 175.000 accessi al contributo.
Il servizio è attivo sul sito dell’Inps attraverso le modalità SPID, CIE e CNS o tramite contact center fino al 31 maggio. Con la circolare INPS del 15 febbraio 2024, n. 34 sono state stilate tutte le informazioni utili per farne richiesta.
Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Si rivolge a tutte quelle persone che:
- hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e della conseguente crisi socio-economica;
- vogliono beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Sono solo due i requisiti necessari per poter procedere con la domanda:
- avere la residenza in Italia;
- avere un valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.
Il contributo sarà riconosciuto sulla base dell’ISEE, secondo i seguenti parametri:
- ISEE fino a 15.000 euro: il contributo spettante è di 1.500 euro;
- ISEE tra 15.000 euro e 30.000 euro: il contributo spettante è di 1.000 euro;
- ISEE tra 30.000 euro e 50.000 euro: il contributo spettante è di 500 euro.
- ISEE > di 50.000 euro: il contributo spettante è pari a 0,00 euro.
Oltre al dato ISEE si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, che potranno essere inviate fino alla scadenza del 31 maggio ma per le quali il tempismo di invio risulta essere quindi rilevante ai fini della predisposizione della graduatoria.
Sarà necessario procedere per tempo e trasmettere la richiesta il prima possibile, pena il rischio di non entrare in graduatoria e quindi non poter fruire del beneficio.
L’INPS provvede all’attività di ricezione e di gestione delle domande del beneficio, alla redazione delle graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza dei beneficiari, e ai successivi adempimenti.
Maddalena Auriemma - Agenzia Stampa Italia