Tiboni: ora attendiamo i ricorsi da Roma
(ASI) "Ancora una volta, la magistratura milanese si distingue per la stretta osservanza del dettato costituzionale che, all'art. 101 secondo comma, così recita: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge». Le Corti d’Appello di Venezia, Torino, Genova, Ancona e Catanzaro, infatti, hanno inopinatamente ricusato le liste presentate dal Movimento Italia nel Cuore, recependo de plano ed acriticamente la bizzarra tesi, esclusivamente contenuta in un semplice manuale (che non risulta certamente rientrare nel novero della gerarchia delle fonti del diritto), che semplice non lo è, in quanto edito dal Ministero dell’Interno e denominato “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” in cui, assolutamente contro la Legge (n. 165/2017) e contro il buon senso, a pag. 74 si legge <(...) si ritiene che (...) l’eventuale arrotondamento per calcolare, a sua volta, il numero minimo di collegi plurinominali in cui devono essere presentate le candidature, va effettuato – in caso di decimali della cifra corrispondente ai due terzi – per eccesso all’unità superiore (ad esempio: nel caso in cui il numero complessivo dei collegi plurinominali sia pari a cinque, ciascuna lista deve presentarsi in almeno quattro collegi plurinominali; se i collegi plurinominali sono due, ciascuna lista deve presentarsi in entrambi)” (...)>.
I magistrati ambrosiani hanno invece meritoriamente disatteso tale aberrante interpretazione proveniente dal Ministero (secondo la quale il requisito dei 2/3 viene artatamente innalzato a 3/3), attenendosi correttamente alla Legge ed alla giurisprudenza amministrativa consolidata in materia, confermando appieno la tesi di Mauro Tiboni fondatore del MIC (Movimento Italia nel Cuore) secondo cui, come nel caso di specie, <In mancanza di una norma che stabilisca con quale criterio effettuare gli arrotondamenti è necessario ricorrere al criterio che normalmente si adotta in casi analoghi e cioè quello dell’arrotondamento per difetto laddove il decimale non sia superiore alla metà dell’unità di riferimento o per eccesso in caso superi detta soglia.> (TAR Abruzzo Sez. Pescara sentenza n. 490 del 29/07/2011 – TAR Abruzzo Sez. Pescara sentenza n. 572 del 20/10/2011 – TAR Lombardia Sez. IV sentenza n. 3137 del 12/12/2012). Merita dunque un plauso l’operato della Corte d’Appello milanese, la quale si è distinta come in passato nel manifestare autonomia e indipendenza dagli altri poteri dello Stato, applicando correttamente la Legge ed evitando di dar seguito ad assurde interpretazioni ministeriali volte a limitare, artificiosamente ed ulteriormente, i già scarsi spiragli di partecipazione popolare alla vita democratica consentiti da una legge, la 165/2017 (cd. “Rosatellum bis”) che si caratterizza per gli ostacoli frapposti all’affermazione di nuovi movimenti politici, confermando i vari profili di incostituzionalità che avranno modo di essere in futuro esaminati dalla Consulta". Conclude la nota il Candidato Premier del Movimento Italia nel Cuore Mauro Tiboni.


