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Giustizia, al via la conciliazione in sede civile: croce o delizia per i cittadini?
(ASI) Se ne è parlato negli ultimi giorni, ma forse non abbastanza per dar modo ai cittadini di capire la portata e la rilevanza potenziale della novità nella vita di tutti i giorni. Cerchiamo di dare qualche istruzione per l’uso. Dal 20 marzo è entrata in vigore la normativa sulla cosiddetta mediazione-conciliazione (già ribattezzata come “media-conciliazione”) in svariate materie civili e commerciali, ovviamente per i soli diritti di cui le parti possono disporre liberamente. Il ricorso al nuovo istituto è ora obbligatorio per le controversie in materia di diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi e bancari, risarcimento danni da responsabilità medica o da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità. Diverrà obbligatorio tra un anno anche per la materia della RC auto, mentre è facoltativo per le altre materie civilistiche. In sostanza, nelle materie in cui è obbligatorio, le parti in conflitto devono tentare la mediazione prima di rivolgersi al giudice. Solo se la mediazione non riesce e non c’è, quindi, conciliazione, le parti possono esperire la causa in tribunale. Ma, prima, devono obbligatoriamente provare a trovare un accordo, altrimenti sarà loro preclusa la possibilità di andare per vie giudiziarie. Ovviamente è obbligatoria la mediazione (cioè il tentativo di trovare l’accordo) e non l’esito positivo della stessa, cioè la conciliazione. La cosiddetta “media-conciliazione” si fa di fronte ad un Mediatore imparziale, che valuta gli interessi in gioco e assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole per comporre la controversia. Si tratta di un accordo tra le parti, che il Mediatore deve facilitare e non può imporre. Cioè, il Mediatore ha il ruolo di agevolare l’accordo volontario consensuale delle parti, non di decidere al di sopra delle parti come se fosse un giudice. Le parti restano pur sempre libere di ritirarsi dal procedimento in ogni momento: non è un’azione giudiziaria che si impone alle parti e tutto si basa sul consenso, sulla volontà comune e, in sostanza sulla collaborazione degli interessati. Se l’accordo non si raggiunge, il Mediatore “può” (non “deve”) formulare una proposta di conciliazione, entrando nel merito degli interessi in gioco tra le parti. Se invece sono le parti (tutte e concordemente) a richiedergli di formulare una proposta di conciliazione, allora è tenuto a farlo. Se viene raggiunto l’accordo, esso viene omologato dal Presidente del tribunale competente per territorio ed ha, in pratica, il valore di una sentenza esecutiva. La mediazione può essere esperita dalle parti anche dopo che è iniziato un processo davanti al giudice civile, eventualmente anche su invito di questo.

Ma chi è questo Mediatore? La norma prevede che presso il Ministero della giustizia sia tenuto un apposito Registro degli Organismi di mediazione. Cioè, soggetti costituiti da Enti pubblici (come per esempio le Camere di Commercio) o privati, che hanno una capacità finanziaria, organizzativa, requisiti di onorabilità, garanzie di indipendenza e imparzialità, attentamente vagliati dal Ministero. Questi organismi, si avvalgono di un congruo numero di Mediatori (non inferiore a cinque) appositamente formati e disposti ad esercitare la loro funzione presso le sedi degli organismi stessi. Sui requisiti dei Mediatori si è appuntata una delle principali critiche al nuovo istituto, che ha suscitato non pochi rilievi di vario genere, a dire il vero non sempre disinteressati.

Possono fare i Mediatori, ed essere quindi chiamati ad occuparsi di materie e fattispecie anche di notevole complessità, cittadini in possesso di una laurea almeno triennale o iscritti ad un Ordine o Collegio professionale, che abbiano seguito un corso teorico-pratico di almeno 50 ore su materie indicate dal decreto attuativo M.G. n. 180/ 2010. Insomma, anche un infermiere professionale (con tutto il rispetto per la nobilissima professione) può fare il Mediatore; che , è vero, non è un giudice civile, ma pur sempre una certa familiarità con il diritto e le situazioni di contenzioso giuridico dovrebbe averla.

L’introduzione nell’ordinamento italiano della media-conciliazione risponde certo a sollecitazioni dell’Unione Europea che, fin dal 1999, ha studiato e raccomandato ai Paesi membri l’adozione nelle rispettive legislazioni di “modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale” (Libro Verde 2002). In Italia, certamente la previsione normativa del nuovo istituto è stata accelerata allo scopo di rimuovere dalle aule dei tribunali parte dell’ingolfamento spaventoso che paralizza la giustizia civile italiana, con tempi biblici di attesa per ottenere una sentenza. Basti pensare che nel 2009, una graduatoria stilata dalla Banca Mondiale sull’efficienza della giustizia civile nei 181 Paesi Onu, vedeva l’Italia al 156° posto, subito dopo Angola, Gabon, Guinea, Sao Tomè e prima di Gibuti, Liberia, Sri Lanka, Trinidad.

Nel dibattito che si è sviluppato attorno al nuovo istituto, i critici della novità sostengono che la media-conciliazione è destinata al fallimento, soprattutto per problemi di applicazione pratica delle nuove norme. Tra i critici, in prima linea, gli Ordini degli Avvocati, preoccupati, tra l’altro, per il fatto che il cittadino che ricorre alla Mediazione non è obbligato ad avvalersi dell’assistenza di un legale e, comunque, se vi si rivolge per adire le vie giudiziarie, deve essere informato dal legale della possibilità di ricorrere alla mediazione, altrimenti il contratto tra lui ed il legale è annullabile.

Perplessità sono sorte anche per il fatto che le materie soggette alla mediazione obbligatoria sono eterogenee, quindi difficili da ricomprendere sotto un unico inquadramento da parte dei Mediatori che devono trattarle. Per esempio, non si capisce perché chi vuole rivalersi contro un medico debba fare la mediazione e chi deve rivalersi contro un commercialista, un ingegnere o un avvocato, no.

Qualcuno solleva anche problemi di terzietà ed imparzialità effettiva dei Mediatori, perché la legge non prevede alcun serio contrappeso al possibile rischio che i contraenti forti possano trovare organismi di mediazione compiacenti davanti a cui portare i contraenti deboli. E qui è da notare un altro punto debole del nuovo sistema: chi sceglie davanti a quale Mediatore trattare la controversia? Sceglie chi per primo fa la proposta di mediazione alla controparte. Cioè, in caso di più istanze di mediazione di fronte ad organismi diversi per la stessa questione, prevale quella presentata temporalmente per prima, senza, seguire, per esempio, in analogia con il procedimento giudiziale, alcun criterio di territorialità relativo al luogo dove si trova o svolge l’oggetto del contendere. Cosi, per esempio, il sig, Rossi, per una vertenza che ha Perugia, può convocare il sig. Bianchi davanti ad un Mediatore di Novara, dove Rossi ha contatti e collegamenti.

Ma rivolgersi ad un Mediatore, sarà almeno conveniente dal punto di vista economico? Come detto, non è obbligatorio per le parti avvalersi di un Avvocato, cosa che alcuni osservatori ritengono sconsigliabile, almeno per i casi in cui la controparte è particolarmente forte (come ad esempio una Banca o un’Assicurazione) e la materia del contendere particolarmente complessa.

Comunque, anche se si risparmia sulle spese per i legali, occorre versare, prima dell’inizio della mediazione, le cosiddette spese di avvio (40 euro) e, poi, le spese di mediazione, che si calcolano in proporzione al valore della lite. Tanto per rendere l’idea, si passa da un minimo di 65 euro ad un massimo di 9.200 per cause di valore superiore ai 5 milioni di euro), anche se poi sono previsti incrementi e riduzioni legati al buon esito della mediazione, di non adesione delle controparti, etc.. L’art. 17 del decreto legislativo prevede comunque che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Ma questo non basta per far desistere i detrattori dall’affermare che la media-conciliazione è solo un escamotage per scaricare sui cittadini il costo dell’ingolfamento della giustizia italiana.

La convenienza sembra invece sicura sui tempi, perché la media-conciliazione ha una durata massimo di quattro mesi, fissato dalla legge: un battito di ciglia, rispetto ai lustri che occorrono in Italia per vedere la fine di un giudizio civile. E la snellezza di procedure sembra garantita anche dal fatto che non sono previste formalità particolari per attivare la conciliazione, ed è possibile utilizzare anche modalità telematiche.

Ad oggi, sono iscritti all’apposito sito consultabile sul sito del Ministero delle Giustizia, 179 organismi di mediazione tra pubblici e privati abilitati a gestire il nuovo istituto ed operativi su 630 sedi. Tra essi, tre hanno sede a Perugia ed uno a Terni, con sedi operative, oltreché nei due capoluoghi, anche a Città di Castello e Foligno.

Sarà interessante, in Umbria come su tutto il territorio nazionale, seguire come partirà l’applicazione del nuovo istituto, per verificare da vicino se davvero aiuterà i cittadini a risolvere su un piano sostanziale, cioè la composizione e soddisfazione di interessi economici, problemi che sul piano del diritto e in sede giudiziale l’esperienza dice che si risolvono tardivamente e in maniera insoddisfacente.

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