(ASI) “Intervengo sui temi più tecnici connessi a questa materia, perché attraverso questi è forse possibile comprendere meglio le questioni maggiormente rilevanti che sono emerse
nell'ambito delle Commissioni preposte alla formazione di un testo legislativo accettabile, ma soprattutto comprendere quali erano i problemi connessi alla stesura di un testo che io rivendico al Gruppo di Area Popolare, al quale mi onoro di appartenere”. Queste le parole del senatore Nico D’Ascola sul ddl n. 54 sul reato di negazionismo. “In particolare, mi permetto di sottolineare l'importanza di avere inciso intanto sulla scelta della collocazione, non abbiamo più un reato autonomo, ma una circostanza aggravante che presuppone un fatto illecito che risale alla legge n. 654 del 1975, una norma collaudata. Questa aggravante, quindi, non si inserisce in un contesto ambiguo e sconosciuto all'uso giurisprudenziale, ma su un testo collaudato. Oggi, finalmente, si afferma che la rilevanza penale di questi fatti, della manifestazione di un pensiero sia pure proibito, è di rilevanza penale se avviene in pubblico e che, soprattutto, si debbano compiere condotte di incitamento e di istigazione all'odio, a fatti di sovversione, ossia categorie che il nostro diritto penale conosce. Non è assolutamente vero, infatti, che si tratta di categorie sconosciute perché i delitti contro la personalità dello Stato come contro l'ordine pubblico sono ricche di elementi di questo genere”.
Redazione Agenzia Stampa Italia