La Corte d’Appello Belga giudica illegittimo il Green Pass

notrebondroitjpg copy(ASI) BruxellesDal canale di messaggistica istantanea Telegram dell’Avvocato Mauro Sandri, il quale da mesi si sta battendo senza sosta contro ogni obbligo imposto dal Governo Italiano, in tema di vaccini, green pass e restrizioni delle libertà personali, apprendiamo in diretta che la Corte d’Appello Belga ha appena diramato un comunicato giudicando illegittimo il green pass.

Il comunicato stampa, girato all’Avvocato Sandri dal Collega Giulio Marini, che segue da vicino la causa pendente in Belgio, viene riproposto nella sua traduzione italiana, e lascia poco spazio all’interpretazione.

A breve seguiranno informazioni riguardanti possibili ricadute che si prospettano in sede europea, con ripercussioni ed effetti suscettibili anche in Italia, conferma l’Avvocato Sandri, il quale depositerà domenica nove gennaio 2022 la memoria istruttoria al Tribunale dell’Unione Europea per l’abrogazione del green pass europeo. Qualora il certificato verde cadesse, l’effetto domino cadrebbe su tutti i paesi aderenti. Aggiungiamo inoltre, che il prospettato obbligo vaccinale austriaco, è stato bloccato, per decisione del Governo di Vienna, per imprecisati “motivi tecnici”.

Qui il testo del comunicato:

Lungi dall'aver convalidato il Covid Safe Ticket, la Corte d'Appello di Liegi rileva il suo disaccordo con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo”

La nostra buona legge ha preso conoscenza della sentenza pronunciata oggi dalla Corte d'appello di Liegi. La nostra associazione ritiene che il Tribunale abbia respinto tutte le argomentazioni processuali sollevate dalla Regione Vallonia, ritenendosi in particolare competente a dirimere la controversia sulla base del primato del diritto europeo, la cui applicazione deve garantire nel diritto belga, contraddicendo così il Decisione di Bruxelles che ha deciso di sospendere la sentenza in attesa di una decisione della Corte Costituzionale.

La Corte rileva inoltre che il decreto vallone viola l'articolo 36, paragrafo 4, del GDPR e che la Regione vallona ha, prima facie, commesso un illecito in conseguenza di tale violazione.

Aggiunge che non c'è dubbio che il decreto vallone sia contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla Carta dei diritti fondamentali, in particolare in quanto garantiscono il diritto al rispetto della vita privata o addirittura il diritto alla non discriminazione.

Seduta in rito sommario e insistendo sul fatto che tale disciplina imponesse di limitarsi all'apparenza del diritto, la Corte d'Appello si è impegnata ad un'interpretazione prima facie della proporzionalità della misura, condizione necessaria per l'applicazione delle restrizioni. alle libertà.

Al riguardo, la Corte ricorda che spetta alle autorità - e nella fattispecie alla Regione vallona - fornire la prova che le misure adottate sono proporzionate agli obiettivi perseguiti.

Ritiene che il provvedimento possa essere ritenuto necessario visto il fatto che, da un lato, la vaccinazione non è obbligatoria per cui chi sceglie di non farsi vaccinare lo fa legalmente e ha comunque la possibilità di sottoporsi al test per accedere a determinati luoghi. Se ne deduce che un pass di vaccinazione sarebbe, al contrario, sproporzionato. La Corte, invece, ha chiarito che la condizione di proporzionalità è soddisfatta quando il vaccino protegge dalle forme gravi e ne limita la trasmissione, quest'ultimo punto messo in discussione dagli studi più recenti. La Corte ricorda infine che se il provvedimento è giustificato nel momento ben preciso della pronuncia della sentenza, non potrebbe essere prorogato senza un'analisi della situazione epidemiologica e mantenuto se quest'ultima non lo giustifica.

La Corte sottolinea infine che "un collegamento può e deve essere realizzato tra le misure attualmente adottate e il deficit delle autorità nel sistema ospedaliero". Ritiene che questo problema non possa essere eluso e che dovrebbe essere affrontato, possibilmente in un'azione di responsabilità contro le autorità.

Questa decisione, lunga oltre quaranta pagine, accoglie quindi quasi tutte le argomentazioni giuridiche della nostra associazione, che se ne rallegra nonostante il verdetto finale.

Conserveremo quindi l'importante conclusione della Corte che ammette che se il Covid Safe Ticket può considerarsi misura proporzionata e necessaria al momento della pronuncia della sentenza, resta il fatto che afferma che "il Covid Safe Ticket è un delicato precedente contrario, da un lato, alle libertà sancite dalle norme internazionali o dalla nostra Costituzione e, dall'altro, a una filosofia di non controllo sociale. Comporta anche un rischio di interferenza con la riservatezza medica e il rispetto della vita privata”.

Questa decisione, che servirà da precedente se il Covid Safe Ticket dovesse trasformarsi in un pass vaccinale, a nostro avviso è importante per più di un motivo.

Riteniamo che, ragionando, la Corte riconduca le autorità alle loro responsabilità da un lato ricordando loro senza mezzi termini che le misure restrittive delle libertà debbano sempre essere sottoposte a un test di proporzionalità alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica, dall'altro sottolineando che tali misure non possono essere adottate per compensare le loro carenze in termini di capacità ospedaliera”.

Valentino Quintana per Agenzia Stampa Italia

 

il comunicato originale  della Corte D'Appello Belga

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