(ASI) La legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di Stabilità 2017) ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 diverse agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie, prorogando e potenziando Bonus accessori.
Entriamo nel merito delle singole agevolazioni fiscali, soffermandosi particolarmente al BONUS RISTRUTTURAZIONI e al BONUS MOBILI :
BONUS RISTRUTTURAZIONI
La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del D,p.r. 917/86 (T.U.I.R.) . Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef. Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi e ad oggi fino al 31 dicembre 2017 nella misura del 50%. La detrazione si applica fino a un tetto di spesa massimo di 96mila euro ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo nella propria dichiarazione dei redditi. Tra le principali regole e i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito modifiche, l’Agenzia delle Entrate elenca una serie di informazioni generali al riguardo, quali:
l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro
Operativo di Pescara
l’obbligo da parte di banche e Poste di operare una ritenuta dell’8% sui bonifici,
come acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori
l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta,
nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale
sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di
godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile
l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal
2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la
detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al
ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato
dichiarato lo stato di emergenza.
Da tenere presente che se gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.
Nello specifico, possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di Diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; anche qui l’Agenzia delle Entrate ha elencato i singoli casi, quali :
proprietari o nudi proprietari
titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
locatari o comodatari
soci di cooperative divise e indivise
imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o
merce
soggetti indicati nell’articolo 5 del T.U.I.R., che producono redditi in forma associata
(società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi
equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori
individuali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
“Si intendono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.
Inoltre, con la Circolare n. 20/2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in
cui la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario ma le spese di
ristrutturazione siano state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.
Rimane l’obbligo tassativo del PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO.
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancarioo postale,da cui risultino:
causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del D.p.r. 917/1986)
codice fiscale del beneficiario della detrazione
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
BONUS MOBILI
Stessa proroga fino al 31 dicembre 2017 anche per la detrazione al 50% sull’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’ immobile oggetto di ristrutturazione edilizia fino a un tetto di spesa di 10mila euro a prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione.
La detrazione si applica a mobili ed elettrodomestici di classe A+ (classe A per i forni) e anch’essa è ripartita in dieci quote annuali. Nello specifico la detrazione spetta per l’acquisto di:
mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli,
sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi
di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il
parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo
grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i
forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per
essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici,
ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di
montaggio dei beni acquistati
Come previsto per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:
la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa
per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione)
il codice fiscale del beneficiario della detrazione
il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico è effettuato. Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e di montaggio dei beni.
E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In
questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte
del titolare(indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto
corrente del titolare stesso.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o
altri mezzi di pagamento.
Piccoli accenni su altre agevolazioni fiscali, quali :
ECOBONUS al 65%
Detrazione al 65% su lavori di riqualificazione energetica degli edifici, con un tetto di spesa agevolabile che cambia a seconda della tipologie di intervento. Nel caso degli interventi effettuati su parti comuni degli edifici condominiali, la proroga è fino al 31.12.2021.
Gli interventi ammessi sono i più disparati, tra i quali:
lavori di riqualificazione energeticamiglioramento termico dell’involucro edilizioinstallazione di pannelli solarisostituzione di scaldabagnosostituzione di sistemi di climatizzazione invernaleacquisto e posa in opera di schermature solari
Grazie alla proroga 2017 dell’ECOBONUS o agevolazioni casa per risparmio energetico, i requisiti e modalità d’accesso restano invariate.
BONUS al 75% ECOBONUS CONDOMINI
Riguarda una novità inserita dalla manovra 2017: detrazione al 70% per le spese di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio (almeno per il 25% della superficie). Le spese per i lavoro devono essere sostenute dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Il bonus sale al 75% per gli interventi, sempre su parti comuni dei condomini, per opere finalizzate a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva. Tetto massimo agevolabile : 40mila euro.
BONUS ALBERGHI
La detrazione era già stata prevista negli anni scorsi, nel 2017 è incrementata al 65% (dal precedente 35%), e riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia di strutture alberghiere e degli agriturismi. Sono escluse tutte le altre tipologie di strutture ricettive.
BONUS MISURE ANTISISMICHE
Detrazione dal 70 all’80% per ristrutturazioni antisismiche, l’entità della detrazione varia a seconda della classe di rischio. Nel dettaglio, il sisma bonus è al 70% per lavori che comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e all’80% per un salto di due classi di rischio. Se i lavori sono fatti sull’intero edificio condominiale, la detrazione è più alta, al 75% per il passaggio a una classe di rischio inferiore e all’85% per un passaggio di due classi di rischio. Il tetto massimo di spesa in tutti i caso è di 96mila euro.
Dopo la carrellata dei BONUS RISTRUTTURAZIONI e affrontate particolarmente alcune casistiche dei BONUS più ricorrenti, mi auguro che i lettori possano valutare le opportunità per usufruire delle agevolazioni fiscali per l’anno 2017.
A cura di Patrizia Angeli, Commercialista iscritta ODCEC di Perugia per Agenzia Stampa Italia