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Con il presente atto si intende rendere formalmente noto un episodio particolarmente grave.
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FATTI
In data 3 febbraio 2012 intorno alle ore 18:40 transitando a bordo della mia autovettura nella Via Erice-Mazara (TP), notavo poco prima del rifornimento di carburante ERG due animali detenuti all’interno di un recinto, senza alcun riparo e senza cibo ed acqua a disposizione, entrambi sotto la forte pioggia. Si trattava di un probabile puledro e di un probabile asinello.
Scendevo dall’autovettura e notavo da vicino che gli animali erano completamente bagnati ed infreddoliti e pertanto, preoccupato per il loro stato di salute, provvedevo alle ore 18:43 ad allertare immediatamente le forze dell’ordine rivolgendomi al numero di emergenza 113 della Polizia di Stato. L’operatore profferiva le seguenti parole : “ noi non possiamo intervenire attualmente per vedere di chi sono questi qua, chi sono i proprietari….. non possiamo farlo!!! Ed aggiungeva : “ ci sono le file nei rifornimenti di benzina perché si è creato il caos per lo sciopero che ci sarà “ Ed aggiungeva ancora : “ Siamo impegnati per ordine pubblico nei vari rifornimenti di benzina della città ed ho le macchine impegnate per questa situazione e non le posso mandare, se non posso mandare nessuno non posso mandare nessuno, mica le posso inventare le volanti a Trapani è giusto ?? “ Ed infine : “ Sig. Rizzi lo so il discorso e l’appunto l’abbiamo preso. Al momento che qualcuno potrà sganciarsi andrà là a visionare la situazione e vedere di chi sono questi due animali…..io non lo metto nel dimenticatoio sicuramente “ .
Nonostante quanto riferito dall’operatore, stabilivo comunque di attendere l’arrivo dell’autorità sopra citata ma, alle ore 19:50 circa, non vedendo arrivare proprio nessuno, decidevo di andar via.
Nella giornata di ieri domenica 5 febbraio 2012 attorno alle ore 19:45 circa, vista la forte pioggia, decidevo di ripassare dal posto e notavo che gli animali erano ancora detenuti nelle stesse condizioni e quindi nulla era purtroppo cambiato.
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Alla luce di quanto fin qui esposto si ritiene che sia ravvisabile la violazione dell'articolo 328 c.p. 544 ter – 727 c.p
DIRITTO
Art. 328 c.p. Omissione d’atti d’ufficio
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente
rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o
di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito
con la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 544 ter c.p. -Maltrattamento di animali
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI, CONDOTTA TIPICA
L'art. 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali) statuisce che "Chiunque, senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale".
Secondo la giurisprudenza prevalente, a consumare la previsione incriminatrice è cioè sufficiente la volontaria inflizione di inutili sofferenze, privazioni, paure od altri ingiustificati patimenti, comportamenti che offendono la sensibilità psicofisica dell'animale, quale autonomo essere vivente, capace di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo, e che non possono andare esenti da sanzione. Alla loro origine non sempre si situa un atteggiamento di perversione o di abietto compiacimento, ma assai più frequentemente insensibilità ed indifferenza, ovvero incapacità di esprimersi e di rapportarsi in termini di pietà, di mitezza e di attenzione verso il mondo animale e le sue leggi biologiche, piuttosto che in termini di abuso, incuria e abbandono, pratiche decisamente estranee al costume civile, suscettibili anzi di promuovere pericolose involuzioni, abituando l'uomo all'indifferenza per il dolore altrui". (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 20 dicembre 2002 n. 43230 - Pres. Postiglione - Est. Vitalone - P.M. Danesi (diff.) Ric. P.M. in proc. Lentini).
Per quanto riguarda l'elemento di illiceità speciale 'senza necessità' ci si richiama alle interpretazione fornite dalla giurisprudenza in materia. Secondo i giudici di legittimità, il concetto di necessità deve intendersi in senso analogo a quello previsto dall'art. 54 Cod. Pen., comprendendo ogni altra situazione in cui l'uccisione o il maltrattamento non sia in altro modo evitabile perché dettato dall'esigenza di evitare un pericolo imminente o impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona e ai beni propri altrui, e così solo se contenuti entro i limiti della causa giustificatrice deve ritenersi che il 544 bis e ter c.p. non trovino applicazione (ex multis Cass Sez III 2110/02).
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI ELEMENTO SOGGETTIVO
Sul fronte dell'elemento soggettivo, ben può dirsi integrata la presenza del dolo generico anche eventuale inteso come previsione del rischio, dell'alta probabilità di causare sofferenza all'animale ed accettazione dello stesso, per altri fini. Il nuovo delitto si configura come reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta sia tenuta "per crudeltà", e a dolo generico quando essa è tenuta "senza necessità", (Cass. Penale , Sez. III, 21/12/2005 , Sentenza n. 46784). E' evidente che nel caso di specie precedentemente citato sia ravvisabile tale elemento soggettivo, inteso quale previsione ed accettazione della sofferenza del cane.
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Art. 727 c.p. Detenzione in condizioni incompatibili
Per quanto riguarda il secondo reato che risulta integrato, e cioè l'art. 727 c.p. II comma,prevede la detenzione in condizioni incompatibili, intendendo il trattamento riservato dall'uomo all'animale Per quanto riguarda il requisito della grave sofferenza necessario per la condotta tipica, esso è stato chiarito dalla Cassazione[1], la quale, intervenuta sul punto e confermando l'orientamento precedente, ha statuito che per accertare l'esistenza di gravi sofferenze "non è necessario siano ravvisabili lesioni fisiche, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti". Infatti, secondo la stessa Suprema Corte[2], "non possono esservi dubbi sulla rilevanza, ai fini della disposizione in esame, non solo delle alterazioni del fisico, ma anche di quelle che incidono sulla psiche dell'animale, risultando ormai pacificamente riconosciuto che anche gli animali, quali esseri senzienti, sono suscettibili di simili menomazioni". Così per ravvisare il reato di cui all'art. 727 c.p. in relazione alla natura dell'animale possono considerarsi penalmente rilevanti le condotte che "seppure non accompagnate dalla volontà d'infierire, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell'animale producendo dolore o sofferenza"[3]. Si positivizza dunque il concetto per cui la detenzione in condizioni incompatibili non può prescindere dalla produzione di sofferenza, intesa come lesione dell'integrità sia fisica che psicofisica della sensibilità dell'animale come confermato dal Tribunale penale di Bassano del Grappa[4] nel 2006 per cui "La privazione del cibo sufficiente per una dignitosa condizione fisica, il sostanziale isolamento o l'assoluta carenza di elementari requisiti di igiene, producono nell'animale gravi sofferenze. Ne consegue che, sebbene l'art. 727 non contenga una specifica ipotesi di confisca, l’animale in sequestro va confiscato ai sensi dell'art. 240 co. 2 n. 2 in relazione al divieto di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura".
Inoltre per quanto concerne l'elemento soggettivo la Cassazione Penale – Sezione III con sentenza 24330 del 04.05.2004 ha chiarito che "sono punibili ex art. 727 c.p. non solo quei comportamenti che offendono il comune senso di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce il verbo incrudelire) o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale producendo dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali, ma siano determinate dalle condizioni oggettive in cui vengono tenuti". È quindi sufficiente un dolo generico, ossia la coscienza e la volontà che tenendo una determinata condotta (attiva o omissiva) si possa provocare sofferenza all'animale.
Dunque, è evidente che tenere i due animali così come descritto, integri anche il reato in questione.
La conferma è arrivata anche dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n. 20468/2007 dove il giudice del Tribunale di Trapani, derubricata e diversamente qualificata la contestata imputazione di cui all'art. 544 ter. Cod. pen. , dichiarò C. L. colpevole del reato di cui all'art. 727 cod. pen.[1], limitatamente al cane di razza pastore tedesco, per averlo detenuto in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze, e lo condannò alla pena di € 1.500,00 di ammenda.
Era stato infatti confermato ed accertato che il pastore tedesco versava in una situazione di grave incuria e di pessima situazione igienica, che era legato ad una catena lunga appena due metri, e quindi esigua rispetto alle sue dimensioni e che non gli permetteva i movimenti naturali per lungo lasso di tempo, e soprattutto era lasciato per tutto il giorno d'estate in una zona del cantiere priva di ombra e di alcun riparo gli permettesse di ripararsi dalla elevata temperatura del sole di agosto, temperatura ugualmente se non ancor piu' elevata all'interno della cuccia anch'essa esposta al sole. Sotto il secondo profilo, il giudice ha osservato di arrecare al cane atroci sofferenze, e quindi non dava luogo a sevizie, era comunque produttivo di gravi sofferenze per l'animale, determinate non solo dalla sporcizia del luogo e dall'incuria, ma soprattutto dall'essere praticamente privato della possibilità di movimento e dall'essere costretto a stare durante le ore piu' calde delle giornate di agosto in un cantiere assolato o in una cuccia soffocante, priva a sua volta di una idonea tettoia.
ART 544 SEXIES CP SEQUESTRO E CONFISCA ANIMALI MALTRATTATI, ISTANZA AI SENSI ARTT. 321 C.P.P. 544 SEXIES C.P. E 240 C.P.
Ciò considerato, si fa istanza di sequestro preventivo degli animali maltrattati ai sensi dell'art. 321 c.p.p. considerato che l'art. 544 sexies c.p. prevede che, tanto nel caso di condanna quanto nel caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui agli articoli 544 ter e ss, è prevista la confisca obbligatoria degli animali, salvo che l'animale appartenga a terzo estraneo al reato, rendendo possibile anche il sequestro preventivo dell'animale ai sensi del art. 321 c.p.p., ed il sequestro preventivo in via d'urgenza da parte della polizia giudiziaria ex art. 321 co 3 bis c.p.p.. Quest'aspetto è di assoluta importanza, in quanto, con l'introduzione dell'art. 544 c.p., si chiarisce il dovuto sequestro preventivo in ordine all'art. 321 co 3 c.p.p., che prevede il sequestro preventivo per i beni di cui è disposta la confisca. In particolare occorre precisare che il sequestro preventivo dei beni di cui è sempre ordinata la confisca costituisce figura autonoma e distinta dal sequestro preventivo ordinario, la cui peculiarità sta nel fatto che per la sua applicazione non ricorrono necessariamente i presupposti del sequestro preventivo tipico, ovvero il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ma basta il presupposto della confiscabilità ed il fumus del reato, cumulativamente. Pertanto si chiede il sequestro preventivo urgente degli animali in esame. Inoltre, sempre secondo il 544 sexies c.p. è altresì disposta la pena accessoria della sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività, cioè della licenza al trasporto, di commercio o di allevamento di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività, in caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. In ultimo occorre precisare che seppur l'art. 727 c.p. non prevede esplicitamente la confisca per tale reato, la giurisprudenza, con un'innovativa pronuncia al riguardo[5]. ha statuito che sebbene l'art. 727 c.p. non contenga un'espressa ipotesi di confisca l’animale in sequestro va confiscato ai sensi dell'art. 240 co 2 n 2 c.p. in relazione al divieto di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura. Ovviamente anche in questi casi la p.g. può disporre sequestro preventivo e probatorio per impedire il pericolo di una protrazione della conseguenza del reato.
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Dal momento che nei fatti sopra descritti sono raffigurabili, quanto meno, la fattispecie di cui all’ art. 544 ter c.p, 727 c.p. , 328 c.p. il sottoscrivente denuncia e avanza cortese istanza affinchè la S.V. Ill.ma si attivi per impedire che il reato sopra descritto possa essere portato ad ulteriori conseguenze e, per quanto occorre, propone querela per tutti i reati ravvisabili nei fatti di cui sopra nei confronti di tutti coloro che risulteranno civilmente e penalmente responsabili e chiede che contro tali sia promossa l'azione penale.
Con richiesta di essere avvisato ai sensi degli artt. 405 e 408 c.p.p. nel caso in caso di proroga dei termini delle indagini preliminari o in caso di archiviazione della presente denuncia-querela.
Con opposizione a che il procedimento sia definito con decreto penale.
Trapani 06 febbraio 2012
Enrico Rizzi
Coordinatore Nazionale - PAE