(ASI) L’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023, intervenendo sulla nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ha modificato i criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro agevolata – c.d. “prima casa” – (con aliquota del 2 per cento) in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro. La novella normativa è volta anche a superare la procedura di infrazione n. 2014/4075 della Commissione Europea, secondo la quale la nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, attuava una discriminazione, fondata sulla nazionalità, nei confronti dei cittadini di altri Stati UE. Risultavano, infatti, esclusi dalla predetta agevolazione i cittadini non italiani che non intendessero stabilirsi in Italia.
A seguito della recente modifica della disciplina, in linea con la normativa Ue, l’agevolazione è ancorata a un criterio oggettivo e non più al requisito della cittadinanza come da circolare 3E dell’agenzia delle entrate.
L’intervento normativo, in particolare:
- ha eliminato il riferimento alla cittadinanza dell’acquirente emigrato all’estero
- ha modificato le modalità degli acquisti effettuati dal soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro.
Con riferimento a tale ultima ipotesi, non assume più rilevanza l’ubicazione dell’immobile nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui l’acquirente dipende (ossia, la sede del datore di lavoro), ma viene introdotta una diversa disciplina, la quale prevede:
- che l’acquirente si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro, non necessariamente subordinato. Con la circolare si precisa che il trasferimento verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente di usufruire del beneficio fiscale in esame
- che lo stesso abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni. In merito, con la circolare è stato chiarito che il termine “attività” include anche quelle svolte senza remunerazione e che il requisito temporale quinquennale non debba essere necessariamente inteso in senso continuativo.
- abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività35 prima del trasferimento.
Con il documento di prassi si ribadisce che, pur dovendo ricorrere le condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell’agevolazione) della nota II-bis citata, non sussiste l’obbligo di trasferimento, entro diciotto mesi, della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile.
Analogamente, in caso di riacquisto di altra abitazione entro un anno dalla vendita infra quinquennale dell’immobile agevolato, non è necessario adibire il nuovo immobile ad abitazione principale.
Il soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro può usufruire dell’agevolazione “prima casa” anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia acquisito per successione o donazione. Con la circolare si rammenta che la disciplina agevolativa introdotta dal Dl n. 69/2023 trova applicazione con riferimento alle successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della citata norma; al momento dell’apertura della successione devono, quindi, sussistere i requisiti richiesti per la fruizione del beneficio fiscale in esame.
Maddalena Auriemma - Agenzia Stampa Italia