(ASI)  La Cassazione, ha  affermato chiaramente che il risarcimento per il danno non patrimoniale deve sempre passare attraverso la fase della sua personalizzazione, cioè il suo ammontare base, una volta individuato secondo i criteri esposti sopra, deve venire adattato alle circostanze del caso concreto.

 

E infatti è stato più volte precisato che: “posto che quello tabellare è un mero criterio di stima e di calcolo tendente ad uniformare l’attività liquidatoria a casi che tra di loro prospettano similitudini e che presuppone il determinante ragguaglio delle tabelle stesse alla peculiarità del caso concreto”….. “Il ricorso alle tabelle va integrato con la personalizzazione, la quale deve essere oggetto di motivazione, sia pure succinta, considerandosi tutti gli elementi della fattispecie[1]”.

Orbene, considerato quindi che il risarcimento deve essere integrale e deve constare  della ristorazione dei cd.  aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del cd. danno esistenziale, è necessario  che i giudici partendo dai parametri indicati dalle tabelle giudiziali tengano conto, laddove adeguatamente provato, anche dell’alterazione- cambiamento della personalità del soggetto che si estrinseca in uno sconvolgimento dell’esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita cagionati dall’evento, procedendo alla cosiddetta personalizzazione e riconsiderando i parametri recati dalle tabelle in ragione di siffatto profilo, al fine di garantire l’integralità del ristoro spettante al danneggiato.

Ed infatti, in relazione ai parametri –range- individuati dalle tabelle, la Cassazione ha avuto modo  di precisare che i valori minimi e massimi, some meri indici in alcun modo vincolanti, in quanto in base all’art 3 della Costituzione la personalizzazione del quantum non può tollerare l’individuazione di limiti invalicabili, ragion per cui il risarcimento ben potrà essere modulato oltre i valori indicati quali massimi, laddove ne siano individuate le ragioni di sussistenza.

Or dunque, per i principi sin qui illustrati, appare del tutto manifesto come i giudici,  nell’ambito di una valutazione necessariamente equitativa debbano tenere conto delle circostanze peculiari del caso concreto, e se ne ricorrano i presupposti debbano superare le presunzioni sulle quali si fondano le “graduatorie degli affetti” indicate nelle tabelle.

È, infatti, notorio che le tabelle milanesi siano strutturate sulla base di vere e proprie “gabbie risarcitorie”  o “graduatorie degli affetti”, in quanto i valori indicati mutano a secondo del vincolo di coniugio e di parentela , per cui per esempio la perdita del figlio viene risarcita in termini pecuniari maggiori rispetto alla perdita  di un fratello[2].

Gli operatori del diritto sono però chiamati a scardinare queste presunzioni, laddove ne sussistano i presupposti sulla base della situazione reale (si pensi al caso del risarcimento da riconoscere al nonno per la perdita del nipote, che ha però cresciuto come un figlio, poiché il genitore non se ne è mai preso cura).

Vien da sé quindi, che pure all’interno delle singole categorie di congiunti, per i quali le tabelle prevedono i medesimi range, siano da operarsi nella pratica opportuni distinguo, ragion per cui va sempre compiuta un’ indagine individuale circa l’intensità del rapporto sussistente tra il defunto ed i singoli congiunti,  valutando i seguenti fattori: età della vittima e del congiunto, convivenza, composizione del nucleo familiare frequentazione, durata del legame, supporto morale ed esistenziale della vittima al congiunto, compromissione della vita di relazione del congiunto, diminuzione della progettualità esistenziale, sofferenze per l’esperienza vissuta, modalità della perdita ecc.).

 Francesco Maiorca - Agenzia Stampa Italia

 

[1] Cass. Civ. Sez. III 9 maggio 2011, n. 10108.

[2]  App, Milano, Sez. II, 14 giugno 2011,n. 1713

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