Domenica, 20 Settembre 2026
ASI Notizie
Roma Capitale, Mazzetti (FI): "Ripresento Proposta per 20 Settembre festa civile nazionale" LegaSicilia a Pontida: un partito sempre più dei territori, dal nord al sud, concretezza, opere e risultati  Bollo, Roma Capitale, porti: la Salvini premier al governo svuota l’autonomia Gasparri (FI): necessario potenziare missione Aspides per libertà commerci MotoGP: Martinator vince la sorprendente Sprint d’Austria, seguito da Marc Márquez e Bezzecchi. Caduta di Acosta Pakistan, Ambasciatore Javed al 'Il Riformista': "Non abbiamo mai attaccato per primi" CONFCOM su caro energia: cresce l’inflazione, diminuiscono consumi (-6,5 mld di euro) ePIL Sangalli(Confcom) su caro energia: “Agire subito, a rischio consumi e crescita” CGIA Mestre: famiglie indebitate per 178miliardi. ogni nucleo mediamente per 6.657 euro Roma Ostia, Barbera (PRC): "Forza Nuova soffia sulla paura. sull'estrema destra lo stato non abbassi la guardia"   Comizio di Forza Nuova a Piazza Anco Marzio che inaugura la battaglia per Roma. Roma Capitale, Mazzetti (FI): "Ripresento Proposta per 20 Settembre festa civile nazionale" LegaSicilia a Pontida: un partito sempre più dei territori, dal nord al sud, concretezza, opere e risultati  Bollo, Roma Capitale, porti: la Salvini premier al governo svuota l’autonomia Gasparri (FI): necessario potenziare missione Aspides per libertà commerci MotoGP: Martinator vince la sorprendente Sprint d’Austria, seguito da Marc Márquez e Bezzecchi. Caduta di Acosta Pakistan, Ambasciatore Javed al 'Il Riformista': "Non abbiamo mai attaccato per primi" CONFCOM su caro energia: cresce l’inflazione, diminuiscono consumi (-6,5 mld di euro) ePIL Sangalli(Confcom) su caro energia: “Agire subito, a rischio consumi e crescita” CGIA Mestre: famiglie indebitate per 178miliardi. ogni nucleo mediamente per 6.657 euro Roma Ostia, Barbera (PRC): "Forza Nuova soffia sulla paura. sull'estrema destra lo stato non abbassi la guardia"   Comizio di Forza Nuova a Piazza Anco Marzio che inaugura la battaglia per Roma.
Speciale

Il danno non patrimoniale delle “vittime secondarie”: il danno da perdita del rapporto parentale.

Di Francesco Maiorca 7 Marzo 2019 – 17:22 3 min di lettura

(ASI) Abbiamo visto come la morte di una persona causata dalla condotta illecita di terzi, comporti una serie di problematiche di ordine giuridico, segnatamente in tema di danni  risarcibili e dei soggetti legittimati ad agire in giudizio  per conseguirne il ristoro, atteso che viene a configurarsi il “ cd. danno da perdita del rapporto parentale”.

 La giurisprudenza di merito e di legittimità ha sempre rimarcato come il diritto dei congiunti a non veder violato il proprio rapporto affettivo e di vita comune con la vittima primaria sia da collocarsi tra quei diritti fondamentali che la Costituzione inequivocabilmente garantisce ad ogni individuo (Cass. Civ. Sez III, 3 febbraio 2011 n. 2557 in Danno e Resp- 2011, che ebbe modo di precisare che “ tra i fondamentali diritti della persona tutelati dalla nostra Costituzione vi è  lo status familiare, che può definirsi una qualità giuridica permanente, che si acquista anche indipendentemente dalla propria volontà e dalla quale derivano, come conseguenze , diritti soggettivi e anche doveri”).

La tutela accordata dalla Costituzione alle relazioni affettive, che uniscono i componenti della famiglia intesa in senso allargato, quale ambito sociale in cui gli individui vivono sentimenti di affezione e di reciproca solidarietà morale, legittima  quindi l’azione risarcitoria dei congiunti della  vittima principale, sia questa deceduta oppure rimasta menomata a cagione dell’illecito.

Le storiche sentenze della Cassazione del 2003 hanno confermato appieno questo inquadramento: “l’interesse …è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2,29, 30 della Cost”.

In seguito questi fondamenti costituzionali sono stati constantemente richiamati e precisati dalle nostre Corti che hanno affermato che: “ il danno dei congiunti interessa la lesione di due beni della integrità familiare, inscindibilmente collegati: a) il bene della integrità familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi famigliari, in relazione all’art 2, 3, 29, 31 e 36 della Costituzione; b) il bene della solidarietà familiare, sia in relazione  alla vita matrimoniale che in relazione ai rapporti parentali, e ciò in relazione agli artt. 2, 3,  29 e 30 della Costituzione” (Cass. Civ. sez. III, 12 luglio 2006 n. 15760).

Non va disatteso inoltre, che anche l’art 8 comma 1 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali impone di condividere il principio per cui i terzi sono tenuti a rispettare la formazione sociale familiare (Così anche la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, entrata in vigore il 1 novembre 2009, contiene diverse disposizioni preordinate alla protezione del bene famiglia).

In tale prospettiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che si caratterizza per il fatto che un soggetto subisce una lesione della propria sfera giuridica, in conseguenza dell’attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima  da un rapporto di natura familiare e/o affettiva.

Tale danno viene  pregevolmente definito dalla Suprema Corte di Cassazione  come “ quel danno che va al di là  del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più  se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito  dal non poter più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie  e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare  ciò che per anni  si è fatto, nonché  nell’alterazione  che una scomparsa  del genere  inevitabilmente produce nella relazione tra i superstiti” ( Cass  Civ. sez III n. 10107 del 9 maggio 2011).

Ciò detto, è evidente che nel caso di perdita di una persona cara i fondamenti costituzionali della legittimazione attiva dei congiunti all’azione risarcitoria appaiono del tutto pacifici.

Sono, pertanto, sicuramente legittimati all’azione risarcitoria iure proprio per la perdita del congiunto i seguenti familiari: coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, e quindi tutti i componenti della famiglia  cosiddetta “nucleare”.

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

Nota della Redazione

ASI precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale ASI è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.