Amministratore di condominio, privacy e diffamazione: maneggiare con cura. (Sentenza Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2019, n. 22184)

ius1 copy(ASI) L’amministratore di condominio che rivela lo stato di morosità di un condomino a terze persone, non collegate legittimamente al condominio, può essere condannato per diffamazione e può essere chiamato a risarcire il danno non patrimoniale alla reputazione.

È successo a un professionista amministratore che faceva scrivere dall’avvocato ad un condòmino, una società di diagnostica, per pagare le spese  e le quote condominiali. Sennonché o l’amministratore pretendeva un po’ troppo dal legale o quest’ultimo, in un impeto difensivo non appropriato esagerava con il linguaggio e con le informazioni contenute nelle sue missive, sta di fatto che venivano comunicati a terze persone completamente estranee ai legami condominiali, le situazioni di morosità della società unitamente ad altre informazioni, avulse anche dal rapporto debitorio, come presunte indagini della Procura a carico della debitrice.

Quest’ultima non tollerava le rivelazioni a terzi delle proprie informazioni, giudicate eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità del trattamento connesso alle attività dei due professionisti e li citava davanti al Tribunale di Genova per sentirli condannare al risarcimento dei danni per la lesione alla reputazione, anche commerciale, della ditta.

La Curia di prima istanza rigettava la domanda attorea in quanto riteneva che gli scritti offensivi dell’avvocato rientrassero nell’esimente dell’art. 598 codice penale, che consente ai legali di esprimere giudizi anche forti, penetranti, espressi senza mezzi termini, al fine di difendere il proprio cliente.

Ma la società non si dava per vinta e, interposto appello alla Corte di Genova, risultava vittoriosa dopo un attento esame della questione. I giudici del gravame avevano ribaltato la sentenza di prime cure in quanto avevano ritenuto non invocabile la scriminante degli scritti difensivi, dato che la norma  li vuole articolati all’interno di un procedimento giudiziale e non al di fuori di esso.

Gli scritti, invece, posti sotto accusa, erano delle semplici lettere inviate stragiudizialmente a dei soggetti che nulla avevano a che fare con le vicende condominiali, tra cui anche politici con incarichi istituzionali. La Corte condannava l’amministratore e l’avvocato a risarcire i danni alla società condòmina, per aver violato il necessario obbligo di tutela della riservatezza, avendo effettuato comunicazioni che esulavano dagli scopi professionali e di tutela del condominio.

I condannati civilmente interponevano ricorso in Cassazione, anche perché le assicurazioni da loro citate in garanzia eccepivano la mancanza di copertura, ritenendo i comportamenti censurati di natura dolosa e non colposa. Tra i motivi addotti dai ricorrenti troviamo la violazione della libertà di espressione e del diritto di difesa, l’errata qualificazione della condotta dolosa e non colposa della diffamazione, una doglianza di natura processuale, sulla mancata riproposizione della domanda di garanzia nei confronti delle assicurazioni e l’accusa di aver liquidato in un danno in re ipsa, una lesione, cioè, senza prova del danno effettivo. L’ultimo motivo, molto interessante e pregnante in questa materia, atteneva alla natura del danno. I ricorrenti sostenevano che, non avendo la società attrice dimostrato le conseguenze dannose della presunta condotta illegittima, si trattava di una richiesta di danni in re ipsa, già da tempo non ammessi nel nostro ordinamento.

Gli Ermellini, però, condividono le impostazioni della Corte d’Appello e dichiarano inammissibile il ricorso rispondendo, punto per punto, sull’infondatezza dei motivi esposti nell’atto difensivo. In particolare, per ciò che concerne il danno in re ipsa, i giudici di piazza Cavour, spiegano che la Corte d’appello, non ha riconosciuto il risarcimento solo per l’offensività degli scritti, ma perché ha ritenuto provato il danno in via presuntiva, dato che le lettere erano state inviate ai rappresentanti di uffici pubblici con i quali la società debitrice del condominio intratteneva rapporti commerciali.

Effettivamente anche il Garante privacy, come sottolineato da Ilenia Alagna, nel pregevole articolo di commento alla medesima sentenza, con il Vademecum “Il Condominio e la Privacy”, aiuta gli amministratori segnalando tutti quei comportamenti non idonei a garantire la riservatezza o addirittura dannosi. Tra questi, appunto, quello di comunicare al pubblico, con affissione nell’androne condominiale, i nomi degli inquilini morosi o di chi non fosse in regola con le norme igieniche all’interno delle unità abitative etc.

Dalla Cassazione, quindi, un monito: non basta che le informazioni siano vere, diventa fondamentale che siano rivolte a chi ha il diritto o il dovere di sapere, altrimenti si rischia il reato di diffamazione e la conseguente condanna civilistica al risarcimento dei danni.

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

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