(ASI) Roma – La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente comunicato il deposito di una serie molto attesa di sentenze, ben dieci, in merito alla responsabilità professionale in àmbito medico sanitario. La prima di questi pronunciamenti, la sentenza 28985-2019, si occupa estesamente del consenso informato, della sua struttura, della sua funzione e delle conseguenze in caso di sua omissione.

 

Nel 1989 una signora veniva sottoposta ad una eccessiva dose di irradiazioni per combattere un linfogranuloma di Hodgkin e riportava una mielopatia dorsale da radio terapia, che la conduceva al decesso.

I familiari sopravvissuti, marito e due figli minori, si rivolgevano al Tribunale per chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali causati dall’errore medico. Sconfitti in primo grado, risultavano vittoriosi presso la Corte d’Appello di Bari che riconosceva l’errore medico, incentrando principalmente la motivazione sulla mancanza di prudenza da parte dei sanitari che, in assenza di dati scientifici precisi e nonostante la signora avesse già manifestato dei notevoli miglioramenti con cure pregresse, la sottoponevano a dosi esagerate di irradiazioni, con esito infausto.

L’ente ospedaliero ricorreva in Cassazione per ribaltare la sentenza d’appello ma la Corte si è rivelata di diverso avviso. Gli Ermellini, infatti, concordano con i colleghi della Corte d’Appello barese su diversi punti, tra i quali, principalmente, la mancanza di prudenza nella somministrazione delle terapie e sulle conseguenza dannose del mancato consenso informato.

In merito alla mancanza di prudenza il supremo consesso, presieduto dal dott. Travaglino e avente come relatore il dott. Olivieri, sottolinea come l’Ospedale non abbia superato, con la sua attività giudiziale, la presunzione sancita dall’art. 1218 del codice civile, il quale pretende che, quando il debitore di un rapporto contrattuale voglia liberarsi dall’accusa d’inadempimento, debba dimostrare o di aver correttamente eseguito la prestazione o che le conseguenze negative non fossero prevedibili o evitabili, in linea con un orientamento giurisprudenziale e dottrinario ormai consolidato.

Per quanto concerne l’omesso consenso informato, i giudici del Palazzaccio approfittano dell’occasione per redigere un vero e proprio decalogo, ed invero anche sintetizzando un decennio di riflessione sull’argomento. In risposta alle lamentele del ricorrente ente ospedaliero, che accusa la corte d’appello di aver identificato il mancato consenso quale causa del danno biologico che aveva afflitto la signora, fino alla morte, gli Ermellini precisano che i giudici baresi non avevano operato, sic et simpliciter, l’accostamento omesso consenso-lesione alla salute, ma avevano, correttamente, dedotto che la paziente, se correttamente informata, non si sarebbe sottoposta al trattamento. A ciò pervenendo anche alla luce della carenza probatoria dell’Ospedale, che non aveva dimostrato il contrario.

La terza sezione della Cassazione, a questo punto della motivazione, apre un excursus, per spiegare quali possano essere le conseguenze del mancato consenso ed elenca cinque punti: a) il caso di omessa insufficiente informazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, hic et nunc: in tal caso il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale; b) il caso di omessa insufficiente informazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente; c) il caso di omessa insufficiente informazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione alla salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché in presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito – andrà valutata il relazione all’eventuale situazione differenziale tra il maggiore danno biologico conseguente all’intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto; d) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi; in tal caso nessun risarcimento sarà dovuto; e) omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti: in tala caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente – salva la possibilità di provata contestazione della controparte.

L’esaustiva elencazione mette ordine all’interno del complesso intreccio normativo e giurisprudenziale, anche perché, nel 2017, la legge sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, unitamente alla famosa legge Gelli Bianco, si sono occupate di questo delicatissimo àmbito del trattamento terapeutico, segno indiscusso di attenzione alla persona del paziente.

Grande merito, quindi, va riconosciuto alla Corte di Cassazione che, con impegno e dedizione, torna ad occuparsi del risarcimento del danno alla persona, nelle sue diverse componenti, materia che, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere un campo del diritto animato da grande fermento e creatività.

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

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