(ASI) "Apprendiamo dalla lettura della G.U. (di cui riportiamo il collegamento*) che il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, denominato: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», che imponeva il coprifuoco con limiti e orari agli spostamenti con inizio alle ore 23:00 e termine alle ore 5:00 del giorno successivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 del 18 maggio 2021, e' stato abrogato dall'art. 1, comma 3, della legge 17 giugno 2021, n. 87.
Va ricordato che il decreto legge entra in vigore, con forza di legge, appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (senza attendere i "canonici" 15 giorni di vacatio) e ha una validità di 60 giorni, decorsi i quali o è convertito in legge dal Parlamento o decade automaticamente con efficacia ex tunc. Il D.L. in questione oltre ad imporre il coprifuoco fissando gli orari per gli spostamenti, regolava le aperture di: “Attività dei servizi di ristorazione, Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali, Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere, Eventi sportivi aperti al pubblico, Impianti nei comprensori sciistici, Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, Parchi tematici e di divertimento, Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie, Corsi di formazione e Musei e altri istituti e luoghi della cultura.
La legge 17 giugno 2021, n. 87, che ha abrogato detto D.L. stabilisce che «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 65 del 2021.». La mancata conversione in legge del D.L. 18 maggio 2021 n. 65 (di cui alleghiamo il collegamento**) non farebbe altro che confermare l’incostituzionalità dei suoi contenuti, i quali riconducono ad un principio fondante, tutelato dalla nostra carta costituzionale, che è il diritto alla libera circolazione ovvero diritto alla libertà. Libertà che è stata soppressa sia con l’imposizione del coprifuoco (consentito solo in caso di conflitto bellico) sia con l’imposizione della chiusura della maggior parte delle attività. L’abrogazione del D.L. è passato in sordina, nessun giornale o tv ne sta parlando, probabilmente in quanto emergerebbe la probabile natura di questa iniziativa, ovvero quella di dichiarare restrizioni limitate e temporanee (anche se incostituzionali come hanno già evidenziato numerose sentenze), far si che le “ irettive" imposte vengano rispettate dal popolo, come è di fatto accaduto, per poi lasciarle decadere. A questo punto sorge una domanda più che lecita: il Governo non ha convertito il D.L. sapendo che era incostituzionale?” Lo dichiara in esclusiva con una nota il Coordinatore Nazionale dell’Organizzazione Politica Italia nel Cuore (MIC), Mauro Tiboni
*G.U Mancata conversione del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/19/21A04341/sg
**Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/18/117/sg/pdf
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