(ASI) Il 22 aprile scorso, il Governo ha emesso l’ennesimo Decreto Legge, il numero 52, relativo alle: 'Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.’ All’art. 9 comma 3 Certificazioni verdi COVID-19 si legge:
'La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa’.
All’art. 2 comma 1 si legge che gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9. Nel decreto si legge chiaramente che è possibile pertanto spostarsi per "situazione di necessità“. Il termine necessità dal latino "necessitas - artis", derivazione di “necesse", rappresenta l’essere necessario, ovvero una condizione di ciò che è necessario, termine che ha un valore ampio ed assoluto. Una necessità non è solo oggettiva: “andare in farmacia, andare a fare la spesa, andare in tabaccheria, ecc.” ma può essere anche soggettiva, questo vuol dire che io in caso di necessità posso fare quello che ritengo necessario per la mia persona. Entrando ancor più nello specifico vuol dire che se io ho la necessità di andare da un mio familiare io ci vado; se ho la necessità di vedere la persona che amo io lo posso fare; se io ho la necessità di spostarmi in altra regione per rigenerare la mia salute io ci vado; se io esco alle 11 di sera perché lo ritengo necessario per la mia salute, io lo faccio, perché per la mia persona è uno stato di necessità. Si apprendono pertanto due aspetti importanti sanciti nel D.L. 52 sul “Green Pass”.
Il primo che deve essere richiesto dall’interessato e quindi che è facoltativo e non imposto ed il secondo che per necessità ci possiamo spostare. Invitiamo quindi tutti gli Italiani che hanno una situazione di necessità a spostarsi liberamente esibendo alle forze dell'ordine il decreto legge che contiene il cavillo”. Tali “necessità” se specificate avrebbero violato i principi costituzionali e la Consulta avrebbe ricusato l’atto essendo questo un decreto legge e non un DPCM e quanto tale deve essere rispettoso dei principi costituzionali.
Pertanto è lo stesso decreto legge che ci dice che per necessità ci possiamo spostare. Va inoltre ricordato che in data 27 gennaio 2021 l’Assemblea Permanente del Consiglio d’Europa ha votato la risoluzione 2361 (di cui alleghiamo il link**) che vieta di rendere obbligatoria la vaccinazione anti covid-19. Al punto 7.3.2 della risoluzione si dice apertamente che ‘si deve garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato’. È pertanto palese che la norma che introduce il "Pass Verde Nazionale” è una chiara discriminazione per chi non si vaccinato in quanto viene limitato nei suoi diritti alla libera circolazione. Non siamo più disposti a tollerare questo stato di tirannia e denunceremo penalmente ogni funzionario che ci sanzionerà contro la libera circolazione."
Lo dichiara in esclusiva con una nota as Agenzia Stampa Italia il Coordinatore Nazionale dell’Organizzazione Politica Italia nel Cuore (MIC), Mauro Tiboni.
*D.L. 22 aprile 2021 n° 52 Decreto Legge 23aprile2021.pdf
**Risoluzione 2361/2021 https://agenziastampaitalia.it/images/resolution_2361.pdf