Tiboni (MIC): "I DCPM di Conte violano i diritti Costituzionali: autocertificazione e mascherine non possono essere imposte"

(ASI) "La richiesta di autocertificazione da parte di qualsiasi esponente delle forze dell’ordine e illegittima è illegale, secondo le leggi vigenti le forze dell’ordine possono chiedere al cittadino di identificarsi esibendo un documento, solo giustificando e notificando al cittadino la motivazione del fermo.

L’obbligo di presentazione di autocertificazione non è espressa nel decreto legge, in base all’articolo 48 della legge 445/2000 le amministrazioni possono fornire modelli di autocertificazione precompilati ma il cittadino può rifiutarsi di utilizzarli, in quanto l’autocertificazione è un diritto e non dovere. In particolare in base all’articolo 49 della stessa legge comma 1 non è prevista la possibilità di autocertificare il proprio stato di salute, il cittadino può quindi rifiutarsi di sottoscrivere l’autocertificazione precompilata e comunque anche di rifiutarsi di sottoscrivere una qualsiasi autocertificazione, in quanto l’obbligo di presentazione di autocertificazione non solo non è sancito per legge, ma non compare nemmeno del decreto. Pertanto chi esce di casa non è tenuto a presentare alcuna autocertificazione perché anticostituzionale in quanto tale richiesta viola gli articoli 2, 10, 13 e 16 della Costituzione Italiana. Le persone non lo sanno perché erroneamente credono che ciò che viene diffuso tramite la televisione sia sancito da una legge, cosa che non è, un decreto legge prevede deroghe alla costituzione che non possono essere applicate da nessun DPCM, il governo non può delegare alle regioni l’attuazione di simili deroghe alla costituzione, non è assolutamente vero che la regione può ordinare di girare con la mascherina, di non allontanarsi più di 200 metri dalla propria abitazione, di giustificare i propri spostamenti, o di restare a casa. Queste sono competenze che non rientrano in nessun modo nei poteri dell’amministrazione regionale.

In base all’articolo 16 le uniche limitazioni al movimento e alla libertà di spostamento di un cittadino sono quelle stabilite nella costituzione, e queste limitazioni ai diritti costituzionali possono essere sancite solo tramite la promulgazione di una legge, inoltre modifiche e deroghe agli articoli della costituzione possono essere fatte solo in stato di emergenza, l’articolo 78 dichiara che l’unico stato di emergenza riconosciuto in Italia e lo stato di guerra. Solo questo è l’unico caso in cui si possa affidare poteri straordinari al governo per effettuare deroghe e o modifiche alla costituzione, ebbene l’Italia non è guerra anche se le TV Parlano di una guerra contro il virus nonostante i dati ufficiali non supportino tale tesi, e per dati ufficiali non intendiamo di sicuro quelli diffusi dei mezzi di informazione, infatti anche oms ha dichiarato che si tratta di una situazione pandemica e non ha proclamato alcun stato di pandemia, definire questa situazione pandemica è ben diverso da una pandemia comprovata. Invece in Italia il 31 gennaio ancor prima del caso Codogno il governo ha dichiarato lo stato di emergenza, uno stato di emergenza anticostituzionale, poiché l’Italia non è coinvolta in nessuna guerra.

Quindi il governo non può assumere pieni poteri in mancanza di presupposto che lo giustifichi in qualsiasi altra nazione ciò che è avvenuto in Italia sarebbe considerato colpo di stato. Il presidente del consiglio ha dato alle forze dell’ordine i poteri di pubblica sicurezza istituendo momentaneamente uno stato di polizia, il presidente del consiglio ha attuato provvedimenti non supportati da deroghe e o modifiche alla costituzione, violando quindi diversi articoli della stessa non avendone autorità alcuna. In Italia le persone sono convinte che per legge debbano giustificare i propri spostamenti, che debbono restare a casa mentre in realtà questi provvedimenti sono semplicemente veicolati dalle televisioni e non dalla legge e dallo Stato di diritto. Le forze dell’ordine non operano in forza di legge ma in forza di autorità, le forze dell’ordine possono agire solo in tre casi, in flagranza di reato, in forza di legge e  in forza di autorità,  poiché l’autodichiarazione non è veicolata da nessuna legge la richiesta è fatta in forza di autorità e quindi l’esponente delle forze dell’ordine e tenuto a presentare un ordine scritto indicando nome cognome grado e numero di matricola, dopodiché quest’ordine deve essere presentato ad un giudice che ha quarantott’ore di tempo per convalidarne o dichiararne l’illegittimità.

Il decreto non può rendere obbligatorio nessun provvedimento che violi i diritti costituzionali in quanto non supportato da nessuna modifica e o deroga alla costituzione e da nessun provvedimento di legge, pertanto quello richiesto è illegittimo in quanto anticostituzionale. Di fronte ad un cittadino che conosce sia gli articoli della costituzione tutelati dal diritto internazionale sia le disposizioni di legge, un esponente delle forze dell’ordine può solo richiedere l’esibizione dei documenti atti all’identificazione del cittadino. Le forze dell’ordine devono agire in rispetto dell’articolo 54 della costituzione, ovvero tutti cittadini devono essere fedeli alla Repubblica e osservare la costituzione e le leggi, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche come nel caso le forze dell’ordine hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore prestando giuramento. Ora perchè tutta questa insistenza del chiedere autocertificazioni? perché tutta questa insistenza per convincere le persone che non possono uscire di casa se non giustificano i propri spostamenti con la necessità? Ebbene sulla fonte del diritto e della consuetudine, quando milioni di italiani applicano una consuetudine, ovvero una prassi un comportamento abituale riconosciuto ed accettato, pur non essendo eseguito in forza di legge, nel momento in cui in futuro a questo governo verrà contestata l’anti costituzionalità dei provvedimenti illegittimi, le firme raccolte tramite le autocertificazioni permetteranno a Conte di sostenere che fosse una consuetudine accettata e richiesta dai cittadini stessi.

Le autocertificazioni stanno contribuendo a rendere cartastraccia la nostra costituzione italiana, di fronte alla richiesta di autocertificazione possiamo pretendere ordini scritti in quanto non richiesta in forza di legge ma in forza di autorità, difendiamo la costituzione italiana e impediamo il colpo di Stato che è in atto. Ricordiamo che i provvedimenti di Conte, dei governatori dei sindaci non hanno forza di legge sono semplici atti amministrativi normativi. Il decreto non può rendere obbligatorio nessun provvedimento che violi i diritti costituzionali in quanto non supportato da nessuna modifica e o deroga alla costituzione e da nessun provvedimento di legge, pertanto quello richiesto è illegittimo in quanto anticostituzionale. Si tratta, in ogni caso, di norme che non hanno forza di legge, in quanto il DCPM qualificato come regolamento è comunque una fonte normativa secondaria. Governatori e Sindaci (eletti a rappresentare i cittadini) questori e Prefetti (che hanno un mandato di Stato a comandare i cittadini) forzano tali provvedimenti in quanto sono semplicemente degli inviti e come tali possono essere declinabili. Se Questori e Prefetti si esponessero, la responsabilità di avere bloccato un paese con tutti i danni che ne conseguono sin capo a questo Governo sarebbe immediatamente accertata. Quanto riportato è stato raccolto attraverso la fonte* sotto indicata, lo riferisce il Coordinatore Nazionale dell’Organizzazione Politica Italia nel Cuore (MIC) Mauro Tiboni."

*Fonte: https://www.facebook.com/infolibedelweb/videos/702694507274892

 

 

 

 

 

 

 

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