(ASI) Quando si vuole vendere, o anche solo affittare, una casa è necessario presentare anche la Certificazione APE, ovvero l’Attestato di Prestazione Energetica.
Il documento, obbligatorio per le compravendite dal 2009 e per le locazioni dal 2010, descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un’abitazione o di un appartamento, e sintetizza con una scala che va da A4, il livello più alto, a G, il più basso, le prestazioni energetiche degli immobili. La sua finalità è quella di informare il potenziale acquirente sul consumo energetico e chiarire sul reale valore degli edifici ad alto risparmio energetico ed eventualmente suggerire i lavori da effettuare per migliorare l’efficienza energetica dello stesso.
La sua importanza è tale che senza di questo non può essere registrata la compravendita dell’immobile, la sua donazione o la sua locazione.
Come viene realizzato
Tramite appositi software viene effettuata un’analisi energetica che valuta le caratteristiche delle murature e degli infissi; le caratteristiche geometriche dell’immobile, la produzione di acqua calda, il raffrescamento ed il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. Una volta in possesso di tutti questi dati lo specialista elabora i calcoli, compila il documento e rilascia la “targa energetica” che ne sintetizza le caratteristiche energetiche. Questo deve essere conservato insieme al libretto della caldaia e ceduto a chi subentra nel possesso della casa.
L’attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell’immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, della caldaia, della posa di isolante o di altri lavori simili.
Secondo la normativa vigente l’APE deve essere redatta da un “soggetto accredito” chiamato certificatore energetico in possesso delle competenze specifiche in materia di “efficienza energetica applicata agli edifici”. La formazione, la supervisione e l’accreditamento dei professionisti e di competenza delle Regioni, ma solitamente si tratta di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l’architetto, l’ingegnere o il geometra.
Cosa prevede la legge
Il decreto MISE del 26 giugno 2015 è molto dettaglio e nell’articolo 4 comma 6 stabilisce che in ogni caso, il soggetto abilitato di cui al comma 4 che redige l’APE, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione. La procedura è abbastanza rapida ma rivolgendosi ad un professionista potrebbe diventare un po’ più lunga, bisogna infatti trovare un orario che vada bene ad ambo le parti e spesso biosgna prendere una giornata di ferie dal lavoro per aspettare l’esperto ed attendere che questi faccia tutte le verifiche del caso, quindi elabori la certificazione e ce la faccia avere, il tutto per qualche centinaio di euro.
La tecnologia però viene in nostro soccorso e con grande risparmio di tempo e di denaro. Cercando in rete ditte che offrono questa certificazione ci si imbatte in società che per meno di 50 euro, più IVA, permettono di ottenere in 48 ore, in casi particolarmente urgenti anche in 24, questo documento.
Ovviamente si tratta di una certificazione perfettamente regolare e valida. Conforme alla norma tranne che per un piccolo particolare tutt’altro che secondario: per abbattere tempi e costi non viene effettuato alcun sopralluogo, contrariamente a quanto previsto dalla legge. Sebbene chi redige l’attestazione abbia responsabilità civili e penali molto importanti.
Fabrizio Di Ernesto - Agenzia Stampa Italia