(ASI) "La Convezione adottata dalle Nazioni Unite e ratificata dall' Italia già negli anni '80 contro la tortura, ha costituito il punto di riferimento, ma anche in un certo senso una delle ragioni che ha indotto il Parlamento ad introdurre il delitto di tortura per un necessario
adeguamento ai trattati internazionali sottoscritti dal nostro paese". Ad affermarlo è il senatore Nico D' Ascola, responsabile giustizia Area Popolare. "Quel testo costruiva la tortura come delitto del pubblico ufficiale. Noi abbiamo ritenuto necessario costruirla sia come delitto del pubblico ufficiale nella sua versione aggravata, ma come ipotesi base quale delitto comune che possa essere commesso da chiunque. In questo non c'è una violazione minima degli accordi internazionali sottoscritti dall' Italia, perchè addirittura abbiamo ritenuto di allargare la base della tortura. Il testo che è giunto dalla Camera – prosegue D'Ascola - è un testo che ha emendato notevolmente quello licenziato dal Senato. Si tratterà si trovare un punto di convergenza su alcuni aspetti della disciplina giuridica. Il delitto di tortura è un delitto che sostanzialmente si caratterizza per la copertura penalistica delle condotte di tortura. Le condotte che ricadono nel testo del delitto di tortura sono già tutte penalmente rilevanti, nelle forme della violenza privata, delle percosse, delle lesioni personali. Si tratta di dare una configurazione al delitto di tortura che in certo senso lo renda autonomo rispetto a queste fattispecie e giustifichi anche l'incremento sanzionatorio che è piuttosto notevole, tra tale delitto e le fattispecie preesistenti che sarebbero state comunque applicabili anche nel caso di una mancata rilevanza giuridica autonoma della fattispecie di tortura. L'opera giuridica da farsi riguarda soprattutto questo particolare aspetto, se noi puniamo da 3 a 10 anni il delitto di tortura è chiaro che questo deve avere una sua configurazione che lo separi rispetto ad altre figure che in sua assenza sono già da subito applicabili per casi di questo genere. Sull' art.4 – conclude D'Ascola – dico che bisogna evitare un' espulsione, un respingimento qualora esponga ad un rischio concreto non astratto di sottoposizione a tortura, altrimenti non potremmo né respingere né estradare nessuno verso paesi che non siano caratterizzati dal livello di civiltà giuridica dei paesi occidentali".
Redazione Agenzia Stampa Italia