(ASI) E’ stato presentato alla Camera, a firma del deputato di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale Ignazio La Russa, un ddl che elimina dal codice penale il reato di vilipendio al Capo dello Stato previsto dall’art. 278.
Nei confronti di chi offendesse l’onore e la reputazione del Presidente della Repubblica resterebbe, come per le offese nei confronti di ogni altro cittadino, la possibilità di sporgere querela per il reato di diffamazione. Al riguardo, il ddl prevede che la pena edittale nel caso di offesa al Capo dello Stato sia equiparata a quella prevista per la diffamazione nei confronti dei ‘corpi politici o giudiziari’.
“E’ oramai condiviso da tutti – ha dichiarato La Russa – ritenere anacronistica la norma di vilipendio attualmente in vigore. E’ opportuno quindi calendarizzare con urgenza questa proposta, sempre che il Senato non proceda prima di Montecitorio con l’esame di un ddl simile già depositato dal sen. Gasparri o attraverso un emendamento ad altri provvedimenti già all’attenzione di Palazzo Madama”.
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato LA RUSSA
Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
Onorevoli Colleghi,
l’articolo 21 della Costituzione tutela la libertà di manifestazione del pensiero «con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione», quale principio fondamentale del nostro ordinamento democratico.
In quest’ottica, il mantenimento nell’ambito del nostro Codice penale di una disciplina particolare con riguardo all’offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica appare da un lato anacronistica e, dall’altro, sproporzionata nella pena prevista. La diffamazione, infatti, disciplinata all’articolo 595 del Codice penale, determina la pena per tale reato alternativamente in una pena pecuniaria o nella reclusione, fissate a seconda delle modalità con le quali il reato è commesso in un importo compreso tra 516 e 2.065 euro, e in una pena detentiva minima di sei mesi e massima di tre anni, salvi, ovviamente, i casi delle aggravanti del reato.
L’articolo 278 del Codice penale, invece, nel disciplinare il reato di vilipendio nei confronti del Presidente della Repubblica prevede una pena esclusivamente di tipo detentivo, per giunta con una cornice edittale piuttosto elevata, essendo fissata nel minimo ad un anno e nel massimo a cinque anni.
Nel dicembre del 2013 la Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d'Europa il cui scopo è quello di fornire ai Paesi membri una consulenza giuridica per consentire migliori armonizzazioni nella comune adesione a entità esterne come l'Unione europea, in coerenza con le nuove tendenze internazionali in termini di diritti umani, democrazia e pubblica amministrazione, ha bocciato l'Italia in tema di norme penali sulla diffamazione, accusate di non rispettare «pienamente gli standard europei sulla libertà d'espressione».
In particolare, l'organo consultivo del Consiglio d'Europa ha avuto modo di evidenziare proprio la necessità di una rivisitazione dell'articolo 278 del Codice penale. Di conseguenza, è’ lecito ritenere che qualora una sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 278 fosse portata all'attenzione della Corte, questa riterrebbe, con buona probabilità, l'uso della pena detentiva sproporzionato e dunque non necessario a una società democratica, accogliendo il ricorso e sanzionando la nostra Nazione.
Appare dunque quanto mai opportuno, anche al fine di evitare future condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’intervento del legislatore per modificare la disciplina del reato di offesa al Presidente della Repubblica, nel senso indicato dalla presente proposta di legge.
Si ritiene, infatti, che le offese al Presidente della Repubblica debbano essere più propriamente ricondotte nell’ambito del reato di diffamazione come disciplinato dall’articolo 595 del Codice penale, nell’ambito del quale trovano espressa menzione anche quelle rivolte contro «un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza», configurate come un aggravante del medesimo reato, da cui discende un aumento delle pene.
Contestualmente appare opportuno anche l’eliminazione della previsione di cui all’articolo 313 del Codice penale, relativa alla necessità della preventiva autorizzazione del Ministro della giustizia per procedere in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.
In conclusione è opportuno ricordare anche l’autorevole stimolo alla modifica del reato di cui all’articolo 278, pervenuto nell'ottobre del 2009, nell'ambito della giornata dell'informazione che si è tenuta al Quirinale, proprio dal Capo dello Stato, il quale dichiarò che «chiunque abbia titolo per esercitare l'iniziativa legislativa può liberamente proporne l'abrogazione».
Redazione Agenzia Stampa Italia