(ASI) A partire dal 1° dicembre 2023 è stata attivata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la nuova funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” per i crediti inutilizzabili, per cause diverse dal decorso dei termini, derivanti da bonus edilizi. I crediti oggetto dell'adempimento sono quelli relativi a Superbonus, Ecobonus, Bonus casa, Sismabonus.
Bonus facciate, Bonus per installazione colonnine di ricarica elettrica, Bonus barriere. Le modalità di invio della comunicazione sono definite dal provvedimento del 23 novembre scorso n. 2023/410221, con cui l’Agenzia dà attuazione all’obbligo introdotto dall’art. 25 del D.L. n. 104/2023, che ha previsto in capo all’ultimo cessionario del credito, in caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i bonus inutilizzabili entro 30 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la mancata fruizione; nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.
Il nuovo servizio web, prevede l’indicazione delle rate dei crediti inutilizzabili. Nel dettaglio, il cessionario deve comunicare:
- per i crediti tracciabili, il numero di protocollo telematico della comunicazione originaria (prima cessione o sconto in fattura) da cui sono derivate le rate;
- per i crediti non tracciabili, i dati significativi della comunicazione originaria (numero di protocollo telematico, codici fiscali del cedente titolare della detrazione e del fornitore/primo cessionario) da cui sono derivate le rate.
In entrambi i casi, è indicata anche la data in cui l’attuale cessionario che effettua la comunicazione è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale. In tal caso la stessa comunicazione ha efficacia immediata e i crediti non risulteranno più nella sua disponibilità.
Sul medesimo argomento, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che non sono oggetto di comunicazione i crediti sottoposti alla misura cautelare: l’Agenzia, infatti, è già in possesso di tale informazione (il sequestro viene comunicato direttamente dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale).
Diversamente, rientrano nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.
La finalità della norma tende a far sì che coloro che sono in possesso di crediti relativi ai bonus edilizi (in quanto fornitori che hanno concesso lo sconto in fattura ovvero cessionari dei crediti), nel caso in cui, successivamente all’acquisizione del credito, vengano a conoscenza di irregolarità nella formazione del medesimo possano “pulire” la Piattaforma procedendo alla sua eliminazione.
In ultimo, si ricorda che, per espressa disposizione contenuta nell’art. 25 comma 2 del D.L. 104/2023, la mancata comunicazione entro i termini comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
Maddalena Auriemma - Agenzia Stampa Italia