(ASI) Quando un automobilista si scontra con un cinghiale o con un altro animale selvatico, a chi deve chiedere il risarcimento dei danni? A sciogliere definitivamente il nodo è intervenuto il Palazzaccio, che con la sentenza n. 22976 del 9 agosto 2025 ha ribadito un principio ormai divenuto diritto vivente: la responsabilità civile ricade sulla Regione.
La pronuncia degli Ermellini prende le mosse da un grave incidente stradale avvenuto sull’Appennino modenese, dove un’auto, dopo l’impatto con un cinghiale sbucato dalla boscaglia, si era ribaltata andando completamente distrutta. Il danneggiato aveva citato in giudizio Comune, Provincia e Regione. Dopo un lungo contenzioso, la questione è approdata davanti alla suprema Corte, chiamata a chiarire due aspetti centrali: quale norma applicare e quale ente pubblico debba rispondere dei danni.
Quale legge si applica. I giudici romani chiariscono che, in caso di danni causati dalla fauna selvatica, non si applica la regola generale dell’illecito civile per colpa, ma quella speciale prevista dall’articolo 2052 del Codice civile, che disciplina la responsabilità per danno cagionato da animali. Si tratta di una responsabilità semi oggettiva, fondata non sulla colpa o sulla custodia, ma sulla proprietà o utilizzazione dell’animale. Poiché la fauna selvatica protetta rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato ed è gestita nell’interesse collettivo, il rischio dei danni deve essere sopportato dall’ente pubblico competente. In concreto, il danneggiato deve solo dimostrare che:
- l’incidente è stato causato da un animale selvatico;
- esiste un nesso causale tra l’animale e il danno subito.
Spetta invece alla Regione fornire la prova del cosiddetto caso fortuito, cioè di un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
Chi deve risarcire. Secondo la Corte di legittimità, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, anche quando le attività di gestione della fauna siano svolte, in concreto, da Province, Comuni o altri enti per delega. Le Regioni, infatti, sono titolari:
- della competenza normativa in materia faunistica;
- delle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo;
- dei poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti delegati.
Questo significa che il cittadino danneggiato non deve districarsi tra competenze frammentate, ma può rivolgersi direttamente alla Regione, la quale potrà eventualmente rivalersi sugli altri enti coinvolti.
Un orientamento consolidato. Il Palazzaccio conferma così un indirizzo inaugurato nel 2020 e oggi pienamente consolidato: chi trae un’utilità collettiva dalla gestione della fauna deve anche farsi carico dei danni che ne derivano. Viene definitivamente superata la vecchia impostazione che richiedeva al cittadino la prova di una specifica colpa dell’amministrazione.
L’unica eccezione. Resta ferma un’unica eccezione: se l’incidente avviene all’interno di un Parco nazionale, la responsabilità non è della Regione ma dell’ente Parco, che opera sotto la vigilanza statale ed esercita poteri diretti di controllo della fauna.
Cosa cambia per i cittadini. La decisione della suprema Corte ha un impatto pratico rilevante: più certezza giuridica e maggiore tutela per i danneggiati, soprattutto in un contesto in cui gli incidenti con animali selvatici sono in costante aumento.
La sentenza è stata pubblicata e commentata sulla banca dati Ius – Giuffrè Francis Lefebvre.
Filippo Maria Maiorca – Agenzia Stampa Italia.



