Pedone risarcito anche fuori dalle strisce quando non siano fruibili

(ASI)  La Corte di Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 12/01/2021), n.278, ha riconosciuto la ragione di una signora che era stata investita da un’auto mentre attraversava un piazzale sprovvisto di attraversamenti pedonali fruibili.

La danneggiata si rivolgeva al Tribunale di prima istanza che, però, le dava parzialmente torto, sostenendo nella sentenza che ella non potesse attraversare assolutamente al di fuori delle strisce. La povera pedone ricorreva in appello e sottolineava che nel piazzale teatro del sinistro, le strisce non vi fossero proprio, particolare che rendeva il luogo inattraversabile e utopistica l’interpretazione data dai giudici precedenti. Ma anche la Corte d’Appello, applicando rigorosamente l’art. 190 del Codice della Strada, sosteneva che la signora non avrebbe dovuto attraversare l’area in cui si trovava e anzi, non analizzava in dettaglio il motivo del ricorso perché lo riteneva assorbito proprio da questo divieto generale. Ma veniamo all’esame dell’articolo 190 codice della strada.

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni secondo le modalita' stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7 (2) .

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26 a Euro 102. Come il nostro lettore avrà potuto notare, la Corte d’Appello faceva leva sul secondo comma dell’articolo 190, dove è previsto l’utilizzo esclusivo delle strisce pedonali per attraversare.Ma la Corte di Cassazione non è dello stesso avviso. Gli Ermellini, infatti, interpretano l’art. 190 del codice della strada in modo differente. Secondo loro è vietato attraversare un piazzale quando vi siano, nelle vicinanze, degli attraversamenti pedonali “fruibili”. La previsione dei giudici del Palazzaccio è lungimirante e di buon senso. L’utilizzo del termine “fruibili”, fa comprendere come essi abbiano percepito il problema con uno sguardo concreto alle situazioni della vita quotidiana. I magistrati riflettono sulla funzione pratica della previsione codicistica e hanno certamente ben in memoria che nel 1992 venne introdotto l’attuale Testo Unico sulla circolazione stradale che introduceva una radicale novità, in tema di attraversamento, togliendo ai pedoni il diritto di precedenza ubique, come dicevano i Romani, cioè dappertutto. Con il nuovo Codice i pedoni hanno il diritto di precedenza soltanto sulle strisce pedonali. Questo sembra dare ragione alla Corte d’Appello e all’assicurazione resistente ma, in realtà, il secondo comma dell’art. 190 del codice della strada, realisticamente, ha previsto che il pedone possa attraversare in qualunque luogo non espressamente vietato, qualora nelle vicinanze non esistano o siano distanti più di cento metri.

La Cassazione, pertanto, accoglieva il ricorso della signora in quanto in quella zona non esistevano strisce pedonali (essendo ovvio, dicono i giudici, che da qualche parte allontanandosi ci saranno state) e, ovunque fossero oltre i cento metri, non erano da essa fruibili, cioè normalmente utilizzabili.

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

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