Il tamponante si dà alla fuga. Non serve la denuncia per il risarcimento

giustizia copy copy copy(ASI) La Cassazione civile sez. VI, con l’ordinanza 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18097 (fonte Ridare) ha stabilito che per vedersi risarciti i danni subiti da un veicolo non identificato non è indispensabile sporgere denuncia o querela.

Ma andiamo con ordine. Nel 2006 un malcapitato tamponato ricorreva al Giudice di Pace di Pomigliano d’Arco per vedere condannata la società Generali spa, incaricata di gestire i sinistri del Fondo di Garanzia Vittime della strada, per i danni subiti al proprio veicolo e alla propria persona.

Il giudice di prime cure rigettava la sua domanda perché rilevava che il danneggiato non avesse sporto denuncia o querela, indispensabile, secondo il giudicante, per decidere in suo favore, come se il deposito dell’atto penale corroborasse il racconto dell’attore e mettesse al riparo il giudice dal rischio che i fatti non corrispondessero alla realtà.

Il ricorrente non si dava per vinto e adiva la Corte d’Appello territoriale per veder ristabilita la giustizia e l’eliminazione dell’ingiusto pregiudizio logico-giuridico dato che nessuna norma prevede l’utilizzo della querela come elemento probatorio necessario.

Ma anche l’appello andava male il danneggiato non si arrendeva, decidendo di ricorrere in Cassazione.

Nel ricorso esponeva che si censura la sentenza impugnata, nella parte in cui essa -dichiarando di aderire all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che reputa indispensabile, nei casi di danni cagionati da veicolo non identificati, la preventiva denuncia dell'accaduto alle competenti autorità di polizia - ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria sul rilievo che, nel caso di specie, risulta "pacifico che l'appellante non ha sporto denuncia dell'accaduto", oltre a non aver riferito, nel momento in cui gli furono refertate le lesioni, "di essere stato investito da conducente che si era poi dato alla fuga.

La società Generali resisteva con controricorso, precisando che in casi simili era obbligo del danneggiato provare non solo la dinamica del sinistro ma anche che la mancata identificazione non dipendesse da negligenza o altri fattori collegati a colui che chiede i danni, per evitare frodi o l’aggravamento del danno previsto dal codice civile.

Gli Ermellini giudicavano il ricorso fondato sul presupposto che "la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio", visto che - a differenza di quanto affermato dalla controricorrente -"l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato", sicchè il giudice di merito potrà "tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda".

Secondo i giudici del palazzaccio la corte d’Appello sbaglia quando ritiene indispensabile la denuncia, quale indizio di verità del sinistro e quale prova della collaborazione con gli agenti deputati alle indagini. Questi elementi non servono ad integrare l’impossibilità incolpevole del danneggiato, perché introducono un automatismo estraneo alla giurisprudenza vigente e alla ratio legis istitutiva del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

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