(ASI) Riprendiamo il discorso sulla nascita del concetto del danno esistenziale alla luce delle lesioni subite dai congiunti delle vittime primarie.
A tal fine altrettanto importante risulta l’apporto della giurisprudenza del Tribunale di Verona a sostegno dell’apertura risarcitoria dei prossimi congiunti (Trib. Verona 15 ottobre 1990), in quanto partendo dal concetto di potenzialità plurioffensiva dell’illecito ha affermato che : “se si accoglie la tesi che il danno biologico della vittima è il danno- evento e che danno morale e danno patrimoniale costituiscono forme di “danno- conseguenza”, si percepisce che il fatto illecito ha una potenzialità plurioffensiva, in quanto provoca lesioni di diversi beni giuridici e di diverso livello: in questa prospettiva il danno- conseguenza dell’illecito è anche la sofferenza procurata ai prossimi congiunti, non meno che la alterazione della loro vita di relazione”.
La giurisprudenza, sulla scorta di autorevoli contributi dottrinali, affermò quindi chiaramente la risarcibilità del danno esistenziale in capo ai congiunti del defunto: definendolo quale “danno derivante dalla turbativa della serenità familiare e dalla soppressione del rapporto affettivo, impeditivo dello sviluppo della personalità nei rapporti interpersonali” (Trib. Torino, 8 agosto 1995).
In particolare, i giudici Torinesi ritennero di non poter ricondurre tale danno in una delle tre voci che costituivano la tripartizione classica del danno ingiusto risarcibile: danno biologico, danno morale e danno patrimoniale, escludendo quindi la mera riconducibilità del pregiudizio in questione nel danno morale da reato subito.
Fu altresì esclusa la possibilità di collocarlo nell’ambito del danno patrimoniale, essendo escluse da tale ambito tutte quelle ripercussioni che non costituiscono un effetto negativo sul patrimonio.
Infine, venne affermata anche l’estraneità di tale pregiudizio all’ambito del danno biologico, essendo quest’ultimo il “danno- evento lesivo del bene giuridico inviolabile ed intangibile della salute e determinante una patologia minorativa fisica o psichica”.
Ciò stabilito, i giudici torinesi, asserita l’importanza della famiglia per la personalità di ciascun componente della stessa, proposero di ricorrere all’autonoma categoria del danno esistenziale, i cui contorni e contenuti, dovevano essere individuati di volta in volta sulla base del diritto leso, e delineati alla luce dei valori costituzionalmente garantiti ex art 2 Cost.
In pratica in questa prospettiva assurgeva a criterio centrale nei casi di uccisione del congiunto, la prova dell’alterazione in peius del rapporto parentale.
L’idea di valorizzazione dei profili esistenziali della sfera personale dei congiunti del morto o del leso, continuò a farsi strada anche nella giurisprudenza di merito, che con riferimento alla fattispecie dell’uccisione del congiunto, coniò “il danno da lesione del rapporto parentale”, creando una nuova sottocategoria di danno non patrimoniale (Trib. Milano 21 maggio 1999 in danno e Responsabilità, 2000;Trib. Treviso 25 novembre 1998, in Danno e resp. 2000).
In questo scenario il danno esistenziale finiva con il risolvere il problema della gestione dei danni riflessi dei familiari delle vittime, consentendo il risarcimento, a prescindere dalla prova di una patologia psichica vera e propria, nonché indipendentemente dalla ravvisabilità di una fattispecie di reato, dell’“alterazione della quotidianità della vittima dell’illecito, quale danno diretto ed immediato, causalmente riferibile, sul piano giuridico allo stesso illecito di cui è stata vittima una diversa persona”.
Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia