(ASI) Perugia – Nella funzionale cornice dell’Hotel Giò Jazz Arena a Perugia, si è tenuta, venerdì 15 marzo, il seminario di studi sui profili di responsabilità nascenti dalla colpa degli operatori sanitari, con particolare riguardo alla colpa medica.

L’evento, organizzato dall’ordine degli avvocati di Perugia e dal distretto didattico territoriale di Perugia della scuola superiore della magistratura, con il supporto logistico della società Euromeeeting, si è articolato in due sessioni, mattutina e pomeridiana ed ha potuto vantare l’intervento di famosi esperti della materia.

Il prof. avv. Andrea Sassi, professore al dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Perugia ed il dott. Paolo Vadalà, consigliere della Corte d’appello di Perugia, responsabili della parte mattutina del convegno, hanno moderato gli interventi dei relatori, tirando le file e sintetizzando i punti salienti dei singoli contributi.

Tra i relatori il prof. Roberto Pardolesi, ordinario di diritto privato comparato alla LUISS “Guido Carli” di Roma che, con arguzia ed ironia, ha trattato il tema dell’evoluzione storica della colpa medica, lamentando l’interruzione del dialogo millenario tra i “signori del diritto”, la magistratura, la dottrina ed il foro che, tradotto per coloro non avvezzi ai codici linguistici degli operatori del diritto, sarebbero i giudici, i professori universitari e gli avvocati.

Il prof. Pardolesi ha aspramente criticato il tradimento del Titano, la giurisprudenza ed il conseguente tradimento dei chierici, l’università, che ha assunto un ruolo servente e commentatorio nei confronti della magistratura, abbandonando la dogmatica. Da qui è seguito il commento alla legge Gelli Bianco, che ha tentato di arginare il vuoto normativo in una materia tanto delicata coma la responsabilità del medico e della struttura.  Vuoto normativo che aveva portato la giurisprudenza a porvi rimedio, nell’inerzia del legislatore che sperava di risolvere la sua pigrizia con il già esistente art. 2236 del codice civile, poco adatto, però, al mutare dei tempi, dato che riconosceva la responsabilità del professionista solo in caso di dolo o colpa grave. Pardolesi ha poi descritto il percorso giurisprudenziale in favore del paziente danneggiato che, iniziando nel 1968, è culminato nei primi anni duemila, dove, utilizzando un concetto elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza teutoniche, la Cassazione ha introdotto in Italia il cosiddetto “contatto sociale”. Trattasi dell’applicazione ai casi di colpa medica dell’onere probatorio previsto per l’inadempimento nei contratti.  In buona sostanza, gli Ermellini dissero che quando si chiedono i danni da errato trattamento medico, bisogna comportarsi come quando ci si lamenta di un contratto non adempiuto. È necessario dimostrare il contratto, il mancato adempimento ed il danno conseguente. Siccome spesso si tratterebbe di fornire una prova negativa, il codice civile prevede, agli artt. 1218 e 1258, che sia il debitore, id est la struttura o il medico, a fornire la prova di avere fatto tutto correttamente o che l’inadempimento non sia a lui imputabile.

Ma il cattedratico romano non si è accontentato di raccontarci la storia dell’evoluzione della colpa medica e, lasciando il cammino descrittivo, si è lanciato lungo il sentiero critico dell’analisi della nuova stagione legislativa e giurisprudenziale, addentrandosi in un percorso ricco di critiche nei confronti della Leggi Gelli Bianco e i suoi sviluppi attraverso le sentenze della III Sezione civile della Corte di Cassazione.

Il prof. Pardolesi ha, innanzitutto, criticato aspramente la scelta del legislatore di sostituirsi al giudice, nel momento in cui obbliga l’organo giudicante ad applicare la normativa relativa ai contratti, se il danneggiato agisce nei confronti della struttura, o la normativa relativa al danno aquiliano se si agisce nei confronti del medico. Scelta scriteriata, a dire del famoso relatore, che influenza la magistratura al punto da farla diventare militante e zelante compiendo un poderoso revirement a danno del povero paziente danneggiato., come dimostrano, secondo lui, le sentenze Scoditti ed altre, dove la Suprema Corte sostiene addirittura che non vi sia contrasto con il passato.

Nel corso, poi, della mattinata hanno preso la parola il dott. Pasquale Principato, magistrato contabile e assistente di studio presso la Corte Costituzionale, che con estrema sintesi e chiarezza ha illustrato le problematiche contabili relative alla colpa medica relativamente ai danni verificatisi nelle strutture pubbliche. Il magistrato ha fatto chiarezza sulle particolarità introdotte dalla legge Gelli-Bianco, soprattutto nella parte che riguarda la rivalsa nei confronti del medico responsabile.

Al termine della sessione mattutina la dott.ssa Laura Paglicci Reattelli, responsabile di medicina legale e rischio clinico presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia, ha illustrato, dal punto di vista medico legale, le procedure che le strutture sanitarie predispongono per prevenire il rischio clinico e l’organizzazione per affrontare le richieste di risarcimento sia nella parte istruttoria sia nella fase di liquidazione del danno o del suo diniego con l’eventuale fase giudiziale.  La dott.ssa si è soffermata sugli sviluppi strutturali della legge Gelli-Bianco ed ha aggiornato la platea sull’emanazione dei decreti previsti dalla legge, come quello riguardante le linee guida.

Non meno interessante la sessione pomeridiana, animata da illustri relatori, dedicata prevalentemente al settore penale, ma con un’incursione nel civile del dott. Giacomo Travaglino, presidente della III sezione civile della Corte di Cassazione che, in aperto contrasto con le posizioni del prof. Pardolesi, ha difeso le posizioni assunte dalla Suprema Corte, motivando anche alla luce degli eccessi del percorso giurisprudenziale che aveva portato ad aggravare la posizione del medico e della struttura sanitaria in modo eccessivo.

Il magistrato di Cassazione, partendo dal codice di Hammurabi, ha spiegato come la legge e la giurisprudenza hanno sempre oscillato, come un pendolo, tra la tutela granitica del medico e quella del paziente danneggiato, in un anelito di giustizia riparatoria e tutela della professione medica.

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

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