(ASI) "Il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 non impone il Green Pass a scuole, università e trasporti, né a professori, insegnanti, docenti ecc. Tutto quello che stanno propagandando attraverso Tv e giornali sono solo falsità. Il D.L. (di cui riportiamo il Pdf e invitiamo a scaricarlo*) è specificatamente inerente le disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università, nonché nelle attività sociali e in materia di trasporti.
Riportiamo a seguire i contenuti salienti del D.L. Al punto 1 si stabilisce che nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza, così come le attività didattiche e curriculari delle università. Al punto 2 si stabiliscono le misure minime di sicurezza per consentire lo svolgimento delle attività sopra riportate da parte di insegnanti, docenti, personale scolastico, alunni, liceali, universitari ecc. insomma di tutta la popolazione scolastica come ben chiarisce il D.L. Tra le misure minime non trova assolutamente applicazione l’obbligo del Green Pass. Tre sono le misure minimo necessarie: a) l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi o per lo svolgimento della attività sportive; b) il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano (pertanto anche questa misura non è vincolante); c) il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corpore superiore a 37,5°. Leggendo quindi il correlato disposto di tutto il D.L. ci rendiamo conto che la normativa prevede solo le tre condizioni sopra riportate e non ciò che stanno propagando attraversi Tv e giornali; pertanto non è preclusa l’attività lavorativa di professori, insegnanti, docenti ecc. Qualora intervenissero le forze dell’ordine chiedete subito quale sarebbe la normativa di riferimento per il quale viene precluso l’accesso. Se le forze di pubblica sicurezza dovessero precludervi l’accesso chiedete subito nome e cognome, grado, comando di appartenenza ed il nominativo del comandante gerarchico superiore, in quanto questo potrebbe conoscere un pò meglio la normativa di riferimento e rendersi conto che non può commettere un abuso di ufficio o una interruzione di pubblico servizio.
Attenzione inoltre, c’è un inganno, in quanto nello stesso decreto viene aggiunto al precedente DL 52 l'articolo 9 ter che prevede il Green Pass per scuola e trasporti. L’articolo 9 ter che integra il decreto legge 52 convertito nella 87/2021 relativo alla certificazione verde prevede che in caso di mancanza della certificazione verde ci sia la fictio iuris (finzione di diritto ovvero: Fenomeno giuridico, per il quale una norma viene applicata ad una fattispecie diversa da quella per cui era stata posta, fingendo che si siano verificati i presupposti di fatto di questa; in modo approssimativo) nel ritenere la presenza come assenza ingiustificata e alla quinta viene irrogata la sospensione. Vuol dire che se la sospensione viene irrogata alla quinta violazione io nei cinque casi precedenti posso essere presente ritenuto assente ingiustificato, ma comunque presente e sanzionabile, solo questo, non è prevista interdizione all’accesso. L’articolo quattro comma quattro sempre del decreto legge 52 convertito nella 87/2021 prevede l’accesso riservato solo ai soggetti in possesso di certificazioni verdi, e visto che questo non è previsto nel Decreto Legge 6 agosto 2021 numero 111 non può essere preclusa l’attività lavorativa. Questo lo spiega bene l’Avv. Fabio Campese in un suo video di cui riportiamo il collegamento**.
Professori, insegnanti e docenti ecc. hanno sia il diritto di lavorare ma anche il dovere di esercitare tale funzione, la quale se preclusa costituirebbe una interruzione di pubblico servizio, nonché un abuso di potere da parte di chi lo ha impedito. Da nessuna parte quindi nel Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 è previsto il possesso della certificazione come condizione di accesso scuole, università e trasporti, ne tanto meno è preclusa l’attività di insegnamento di professori, insegnanti e docenti, che sono chiamati a svolgere una funzione di pubblico servizio. L’imposizione del Green Pass è pertanto un pratica incostituzionale, si fa leva sull’ignoranza e sullo stato di terrore instaurato, un atto finale per silenziare la Costituzione e privare la libertà di ogni individuo."
Lo dichiara in esclusiva ad A.S.I. con una nota il Coordinatore Nazionale dell’Organizzazione Politica Italia nel Cuore (MIC), Mauro Tiboni.