"È vietato solo non fornire indicazioni sulla propria identità."
(ASI) "In caso di fermo è obbligatorio esibire un documento d’identità ai carabinieri o alla polizia? Il rifiuto di esibire la carta di identità alla polizia o ai carabinieri integra un reato? Oggi chiariamo questo importantissimo aspetto.
La polizia ha di certo il potere di fermarti e chiedere i tuoi dati senza una apparente ragione, per motivi di pubblica sicurezza, oppure come impongono i DPCM anticostituzionali, ma ci sono del limiti di legge. La risposta ci viene offerta da una recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 22 giugno -19 settembre 2017, n. 42808.
Secondo la Corte ci si può rifiutare di esibire la carta d’identità a un carabiniere o a un poliziotto senza per questo commettere alcun reato. Il codice penale punisce infatti solo il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità (nome, cognome, data di nascita e residenza) ma non la mancata esibizione di un documento. La legge pertanto è chiara e non parla di esibire i documenti, pertanto non vi è alcun obbligo di mostrare i documenti o di portarli con sé, salvo che non sia la patente di guida mentre sei al volante. La Corte fa un’importante precisazione: la condotta di chi si rifiuta di esibire un documento di identità alle autorità può tutt’al più costituire violazione di un’altra norma: quella prevista dal testo unico sulle norme di pubblica sicurezza, ma solo se si tratta di persona pericolosa o sospetta.
Infatti L.Art. 4 T.U.L.P.S. stabilisce che. 'L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici. Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.’ Se le forze dell’ordine ti chiedono di identificarti, hai il dovere di fornire le tue generalità a voce, ma non quello di esibire (consegnare) i documenti, salvo che tu non sia un soggetto pericoloso o sospetto. Se l’agente è in borghese hai il diritto di chiedere l’esibizione del suo tesserino. Ma se tu sei sprovvisto di un valido documento ad attestare le tue affermazioni potrebbe portarti in questura?
Solo chi si rifiuta di fornire le proprie generalità e solo se vi sono indizi sufficienti per ritenere che le indicazioni fornite siano false o tu non sia un soggetto pericoloso o sospetto gli ufficiali o gli agenti di polizia possono disporre l’accompagnamento della persona nei propri uffici (ossia in Questura o alla stazione dei Carabinieri). Possono trattenerti solo per il tempo strettamente necessario alla tua identificazione, e comunque non oltre 12 ore oppure, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, quando l’identificazione risulti particolarmente complessa. Di ciò deve essere data immediatamente notizia al pubblico ministero il quale può anche decidere l’immediato rilascio se ritiene che non ricorrono le condizioni di legge.
Il fermato ha diritto di avvisare un familiare o un convivente. Non ha, però, diritto ad un avvocato. Pertanto L'ART. 651 C.P. che cosi recita: 'Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale [c.p. 357, 366] nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.’ non è applicabile se non fornite i vostri documenti, l’obbligo è solo quello di fornire nome, cognome, data di nascita e residenza."
Lo dichiara in esclusiva con una nota ad Agenzia Stampa Italia (ASI) il Coordinatore Nazionale del Movimento Italia nel Cuore (MIC) Mauro Tiboni.
Cass. Sent. n. 42808/17 del 19.09.2017 Cass. Sent. n. 42808 17 del 19.09.2017
https://www.laleggepertutti.it/175878_e-obbligatorio-esibire-un-documento-didentita-ai-carabinieri
***ASI precisa: la pubblicazione di un articolo in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o di chi ci ha fornito il contenuto. Il nostro intento è di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Naturalmente invitiamo i lettori ad approfondire sempre l'argomento trattato, a consultare più fonti e lasciamo a ciascuno di loro la libertà d'interpretazione.