(ASI) Roma - "Il testo approvato conferma la riforma Orlando realizzando un ragionevole punto di mediazione tra la tutela del diritto di riservatezza e le necessità investigative.
Per venire incontro alle esigenze segnalate dalle Procure di modificare la norma che vietava l’annotazione del contenuto di conversazioni giudicate non rilevanti dalla polizia giudiziaria, impedendone il recupero da parte del Pubblico Ministero anche nel caso in cui, nel corso delle indagini ed alla luce di fatti emersi successivamente, sarebbero invece apparsi come rilevanti, è stata ammessa l’annotazione sintetica di tali conversazioni. E’ stata però inserita una nuova norma, il comma 2 bis dell’ 268: «2 bis. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dai personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.» Inoltre tutte le conversazioni che, al termine delle intercettazioni, saranno ritenute non rilevanti dal Pubblico Ministero, non entreranno nel fascicolo e resteranno segrete. Solo i difensori potranno ascoltarle e avere visione dei verbali, ma senza averne copia, al solo scopo di richiedere che vengano, ai fini difensivi, inserite tra quelle rilevanti. In caso di dissenso con il Pubblico Ministero la decisione sarà del giudice. Tutte le conversazioni non rilevanti resteranno nell’archivio informatico gestito dal Procuratore della Repubblica, ma non entreranno nel fascicolo del Pubblico Ministero. In proposito è stata inserita una norma di chiusura: l’articolo 114 comma 2 bis: “ È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415 bis»". Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis.
"Per quanto l’uso del captatore elettronico (cd. Trojan), la riforma Orlando - spiega Giorgis - ha equiparato la disciplina dell’uso del trojan in luoghi pubblici a quella delle intercettazioni ambientali. La riforma Orlando prevede l’uso dei trojan nei luoghi privati esclusivamente per i reati «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4». Per gli altri reati il Pubblico Ministero deve specificare i motivi per cui ritenga che in quei luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa ed indicare, sempre in modo specifico, i luoghi e il tempo in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono. L’utilizzo del trojan ai luoghi di privata dimora è stata ampliata soltanto ai reati commessi dagli incaricati di pubblico servizio - conclude il sottosegretario Pd - ritenendo non coerente col sistema complessivo una distinzione tra le due figure soggettive di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio".