(ASI) CasaPound vince la causa contro Facebook. Il Tribunale Civile di Roma ha accolto il ricorso presentato dall’associazione in seguito alla disattivazione della pagina ufficiale avvenuta il 9 settembre scorso. “In conclusione il ricorso va accolto e va ordinato a FACEBOOK l’immediata riattivazione della pagina dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound”, si legge nella sentenza a firma del giudice Stefania Garrisi.
Nell’ordinanza si parla di “accoglimento totale” del ricorso presentato da CasaPound.
Nella sentenza si legge:
"Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, visto l’art. 700 c.p.c.: – accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina a FACEBOOK IRELAND LIMITED l’immediata riattivazione della pagina dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia all’indirizzo https://www.facebook.com/casapounditalia/ e del profilo personale di Davide Di Stefano, quale amministratore della pagina; – fissa la penale di € 800,00 per ogni giorno di violazione dell’ordine impartito, successivo alla conoscenza legale dello stesso; – condanna FACEBOOK IRELAND LIMITED alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASA POUND ITALIA e DAVIDE DI STEFANO, liquidate in complessivi € 15.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
Ecco un altro passaggio chiave della pronuncia:
“E’ infatti evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social network ad esso collegati) con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento. Ne deriva che il rapporto tra FACEBOOK e l’utente che intenda registrarsi al servizio (o con l’utente già abilitato al servizio come nel caso in esame) non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto FACEBOOK, ricopre una speciale posizione: tale speciale posizione comporta che FACEBOOK, nella contrattazione con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finchè non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente. Il rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali costituisce per il soggetto FACEBOOK ad un tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti che chiedano l’accesso al proprio servizio”.