(ASI) In base alla ricerca fatta dai Radicali di Perugia e dei disoccupati di Perugia, la Parlamentare di Scelta Civica ha fatto un’interrogazione parlamentare per avere informazioni sul Centro per l’Impiego della Provincia di Perugia.
Quali sono in criteri interpretativi delle norme sul lavoro applicati dal centro per l’impiego di Perugia?
Questo è la domanda che la deputata Adriana Galgano di Scelta Civica pone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali con un’interrogazione a risposta orale sulla base delle informazioni assunte da radicaliperugia e da disoccupatiorg Perugia sul funzionamento del Centro per l’impiego della Provincia di Perugia.
In una dichiarazione di Andrea Maori, segretario di Radicali Perugia, viene evidenziato che “l’indicazione dei criteri di applicazione della normativa per le richieste di personale presso gli Enti pubblici pubblicate dal Centro per l’Impiego di Perugia evidenziano requisiti superiori alla scuola dell’obbligo contrariamente a quanto previsto dalla normativa nazionale a cui fanno riferimento l‘'art 16 della Legge n°56/87 e l’art. 8, del D.Lgs. n 297/2002.
Sono ormai diverse le segnalazioni giunte da gruppi di disoccupati di una discrezione nell’applicazione di queste norme.
Malgrado la funzione istituzionale dell'attività di garanzia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tendente a favorire la conoscenza delle norme di settore, al fine di facilitarne l'applicazione della normativa viene spesso interpretata nelle provincie, diversamente, a seconda del territorio e del momento.
Dalla documentazione fornita alla deputata Galgano dai RadicaliPerugia – continua Maori–- risulta che l’accesso agli atti avanzato da diversi utenti al Centro per l’impiego della Provincia di Perugia è stato spesso motivo di conflitto e di tensione con gli utenti stessi al punto che un gruppo di loro è stato colpito da provvedimento di foglio di via.
Per questi motivi è stato investito con un’interrogazione parlamentare a risposta orale della deputata Galgano il Ministro Giuliano Poletti con la quale si chiedono quali siano i criteri interpretativi forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 e dell'articolo 8, del decreto legislativo n. 297 del 2002. (3-00957) ”
In allegato e qui sotto il testo della interrogazione parlamentare.
http://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/54472
Interrogazione a risposta orale 3-00957presentato daGALGANO Adrianatesto diGiovedì 17 luglio 2014, seduta n. 266
GALGANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
la funzione istituzionale dell'attività di garanzia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tendente a favorire la conoscenza delle norme di settore, al fine di facilitarne l'applicazione della normativa, viene spesso interpretata nelle provincie, diversamente, a seconda del territorio e del momento;
l'articolo 8, del decreto legislativo n. 297 del 2002 mantiene esplicitamente in vigore l'articolo 16, della legge n. 56 del 1987, ove si configura uno speciale regime giuridico riguardo l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni di personale da adibire a «qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità». La vigenza di tale particolare modalità di reclutamento del personale presso gli enti pubblici, accanto alle «procedure selettive», è confermata dall'articolo 35, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
per le assunzioni a tempo indeterminato, prima di ricorrere all'avviamento a selezione ai sensi dell'articolo 16, legge n. 56 del 1987, la pubblica amministrazione esperisce gli adempimenti previsti dagli articoli 34 e 34-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, verificando la presenza di eventuale personale collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto ed in possesso della stessa qualifica professionale;
le province e le altre pubbliche amministrazioni, pertanto, si raccordano con il servizio politiche attive del lavoro delle regioni per una verifica relativa alla presenza di personale eventualmente collocato in disponibilità;
sulla base delle informazioni assunte, le richieste di personale presso gli enti pubblici pubblicate dal centro per l'impiego di Perugia evidenziano requisiti superiori alla scuola dell'obbligo contrariamente a quanto previsto dalla normativa nazionale a cui fa riferimento l'articolo 16 della legge n. 56 del 1987;
risulta che l'accesso agli atti avanzato da diversi utenti al centro per l'impiego della provincia di Perugia è stato spesso motivo di conflitto e di tensione con gli utenti stessi –:
quali criteri interpretativi siano stati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 e dell'articolo 8, del decreto legislativo n. 297 del 2002. (3-00957)
Redazione Agenzia Stampa Italia