(ASI) E' il nuovo abuso/commissione che le banche applicano in caso di sconfinamento - in assenza o in presenza di fido - sul conto corrente o a valere su carte di credito. Lo dichiara in una nota il presidente di Assotutela Michel Emi Maritato.
Come funziona: L'art. 6-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011) ha inserito nel Testo Unico Bancario l'art. 117-bis, che - dichiarando nulle tutte le commissioni diverse da quelle descritte nell'articolo stesso -introduce due nuove ed esclusive commissioni: una sulle linee di credito ed una sugli sconfinamenti.
In particolare, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina introdotta dal 1° luglio 2012, in caso di sconfinamento gli unici oneri ad essere applicati sono un tasso di interesse debitore ed una Commissione di Istruttoria Veloce (c.d. CIV).
La banca, per permettere all'utente di sconfinare, svolge una serie di attività interne, dette "di istruttoria" che vengono retribuite - appunto - con l'addebito della CIV. Questo è vessatorio e vergognoso prosegue il presidente.
Ci sono comunque casi di esenzione dalla CIV, per i quali la commissione non è dovuta conclude il presidente
1-quando il consumatore sconfina per un totale inferiore o pari a 500 euro, per un massimo di 7 giorni.
2-quando lo sconfinamento si è creato per effettuare un pagamento a favore della banca.
3-quando lo sconfinamento non c'è stato perché la banca non lo ha autorizzato.
La Civ è un ulteriore abuso importantissimo anche ai fini del ricalcolo per l'usura conclude Maritato. E' quindi importante verificare attentamente le condizioni applicate sul proprio conto corrente controllando il foglio informativo di riferimento.