“L’Iva era una priorità”, insiste Confcommercio della provincia di Perugia. “Sembra invece che le conseguenze di un ulteriore aumento siano state sottovalutate. Gli effetti recessivi e depressivi dell'aumento dell'Iva sono ormai certi: è già successo nel drammatico anno 2012, dopo l'incremento dell'aliquota standard dal 20 al 21% del settembre 2011. Questo ulteriore aumento avrà pesanti effetti recessivi, con un impatto negativo su consumi, prezzi, redditi, produzione e occupazione”.
Nell’immediato, sottolinea Confcommercio, le imprese si troveranno ad affrontare anche pesanti problemi dal punto di vista tecnico.
In base alla legge attualmente in vigore "a decorrere dal 1° ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento" (articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98). Per fermare questo incremento sarebbe necessaria la modifica di questa norma, mediante l’approvazione da parte del Governo di un decreto legge e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro martedì prossimo il cui varo è altamente improbabile.
Il Governo potrebbe, comunque, approvare anche successivamente un decreto legge di "blocco", ma nell'immediato da domani è necessario applicare l’aliquota del 22%, salvo notizie dell'ultima ora.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Nei registratori di cassa ove venga stampata l'aliquota sugli scontrini, e/o se il registratore emette anche fatture fiscali, dovrà essere modificata l’aliquota Iva ordinaria, entro domani, con l'intervento del tecnico. Per gli scontrini e le ricevute, invece, nel registro dei corrispettivi, dove vanno registrate le operazioni giornaliere, va creata un’apposita colonna, relativa all’aliquota Iva del 22%.
Per quanto riguarda invece l’Iva da applicare agli ordini fatti entro domani, con consegna successiva, si deve considerare la cessione di beni mobili effettuata al momento della consegna del bene, a prescindere dalla data di stipula del relativo contratto od ordine (scritto o verbale), quindi, l’aumento dell’aliquota Iva al 22% sarà valido esclusivamente per le merci consegnate dopo il 30 settembre 2013. Ovviamente, se prima della consegna verrà emessa la fattura o verrà pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considererà effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Dunque, si applicherà l’Iva del 21%, se la fattura o il pagamento avverranno entro il 30 settembre 2013, indipendentemente dal fatto che la consegna avverrà il 1° ottobre.
La nuova aliquota Iva sulle prestazioni di servizi viene applicata quando si considerano effettuate le prestazioni all’atto del pagamento del corrispettivo; l’aumento delle aliquote può essere evitato se il conto viene saldato entro domani, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia iniziata o terminata successivamente. Anche in ogni caso, se prima del pagamento viene emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura e si applica l’aliquota Iva in vigore nel momento della fatturazione.
Per quanto concerne gli acconti pagati prima della fornitura, se prima dell’aumento viene pagato un acconto il fornitore ha l’obbligo di emettere la fattura, applicando l’aliquota Iva del 21% per l’importo incassato. Se la consegna della merce e il pagamento del saldo avverrà il 2 ottobre 2013, la fattura finale dovrà indicare l’Iva del 22% sull’imponibile residuo concordato.
Info: www.confcommercio.pg.it.