La legittimazione della cosiddetta "eccezione culturale" si trova non solo nella convenzione Unesco del 2006 sulla diversità culturale ma anche nel Trattato di Lisbona e nella Direttiva sui servizi media e audiovisivi che nel 2010 ha ampliato la tutela e la promozione dei prodotti e servizi audiovisivi a qualunque supporto online, offline e on-demand.
"Ogni scambio commerciale - afferma Silvia Costa - è accettabile se parte da una posizione di parità: non è questo il caso dello scambio USA-UE nel campo dell'audiovisivo, dove un accordo di libero scambio è reso impossibile dallo squilibrio enorme della bilancia commerciale (55% di export dagli USA verso l'UE, contro il 16% dall'UE verso gli USA). Ricordo anche che nella direttiva Bolkenstein, che pure era fortemente orientata a una grande liberalizzazione dei servizi all'interno dell'UE, l'eccezione culturale era comunque preservata. E' evidente che stiamo assistendo a un’incomprensibile sottovalutazione dei rischi; già adesso sono aperti dei contenziosi che riguardano la circolazione delle opere d'arte con gli Stati Uniti, perché allora proseguire oltre su una strada già minata da difficoltà?”.
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