(ASI)Si tratta di un trattamento integrativo speciale che si applica dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 e prevede un bonus pari al 15% delle retribuzioni lorde relative ai turni notturni e agli straordinari svolti nei giorni festivi. Tale bonus era già stato applicato nel 2024 con la legge di bilancio scorso e lo Stato ha pensato di prorogarla stanziando per tutte le lavoratrici e i lavoratori con determinati requisiti.
L’obiettivo della proroga è quello di sostenere da una parte l’occupazione e dell’altra di aiutare il settore turistico nel quale la carenza di personale è ormai quasi una certezza.
L'agevolazione è destinata ai lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore privato, compresi quelli con contratto a tempo determinato e part-time, compresi quelli di somministrazione e apprendistato. L'unico requisito è che il reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno precedente non superi i 40 mila euro.
In merito ai settori, la misura si applica ai dipendenti che lavorano in ambito turistico (settore viaggi, alberghiero, ristorazione e industria del tempo libero) e negli stabilimenti termali. Sono da ritenersi inclusi anche i settori della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.
L'agevolazione sarà erogata su richiesta del dipendente e sarà riconosciuta dal sostituto d'imposta. L'importo aggiuntivo sarà visibile direttamente sulla busta paga dei lavoratori beneficiari. Il datore di lavoro, infatti, può erogare il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile (anche successivamente al 30 settembre 2025, ma entro le operazioni di conguaglio di fine anno).
In pratica, per ottenere il bonus, il dipendente dovrà attestare di aver guadagnato un reddito da lavoro dipendente che rientri nella soglia prevista, attraverso un'autocertificazione. Il beneficio è calcolato sulla retribuzione lorda corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno reso nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2025. Questi importi saranno poi inclusi nella Certificazione Unica e successivamente il datore di lavoro recupererà il credito tramite compensazione, utilizzando il modello F24 e il codice tributo 1702.
Va precisato che questa somma aggiuntiva non concorre alla formazione del reddito imponibile, in modo da evitare ulteriori tassazioni per i beneficiari.
Ai fini del calcolo del limite reddituale previsto, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale.
Maddalena Auriemma – Agenzia Stampa Italia