(ASI) In questi giorni i cittadini devono, loro malgrado, confrontarsi non solo con evidenti e gravi criticità di ordine sanitario, ma anche con numerose problematiche di ordine pratico derivanti dalla diffusione del coronavirus. Il settore turistico è uno dei più colpiti economicamente dalla situazione, in particolare per il rimborso di titoli di viaggio, soggiorni e pacchetti turistici divenuti inutilizzabili a causa dell’emergenza.
Dopo l’introduzione di stringenti limiti alla circolazione delle persone validi su tutto il territorio nazionale, il quadro normativo si sta evolvendo rapidamente e, in seguito alla pubblicazione del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, riteniamo opportuno pubblicare un ulteriore aggiornamento delle indicazioni utili per chi abbia prenotato viaggi e vacanze in questo periodo.
In base alla attuale normativa, a causa della condizione di emergenza in cui versa il Paese e del divieto di spostamento, coloro i quali abbiano acquistato biglietti per il trasporto aereo, ferroviario e marittimo e pacchetti turistici devono inviare una comunicazione al tour operator, all’agenzia di viaggi o al vettore per concordare una soluzione alternativa in ragione della sopravvenuta impossibilità di utilizzo del prodotto stesso. La comunicazione deve essere trasmessa entro il 17 aprile 2020 con raccomandata a/r o tramite PEC ad altro indirizzo PEC.
L’operatore può stabilire quale alternativa offrire al cliente tra:
- un voucher di importo pari al rimborso spettante da utilizzare entro 1 anno dalla data di emissione;
- il rimborso;
- un pacchetto turistico di valore pari o superiore rispetto a quello acquistato.
Qualora l’opzione offerta dall’operatore non si adatti alle esigenze dell’utente, è comunque consigliabile cercare una mediazione per individuare una soluzione condivisa.
Le medesime condizioni vigono per viaggi ed iniziative d’istruzione, ad oggi bloccati, e anche in questo caso il rimborso può essere effettuato anche tramite l’emissione di un voucher di importo equivalente e da utilizzarsi entro un anno dalla data di emissione.
Il DL 17 marzo 2020 ha introdotto a tale riguardo una rilevante novità, estendendo la “rimborsabilità” anche ai soggiorni, quindi hotel e altre strutture ricettive prenotate al di fuori di un pacchetto turistico. Le opzioni appena elencate sono quindi valide anche per i soggiorni acquistati indipendentemente da titoli di viaggio e altri servizi, a prescindere dal fatto che l’acquisto sia avvenuto agenzia di viaggio, tour operator o online. Anche in questo caso l’operatore ha la possibilità di stabilire quale soluzione opzione offrire al cliente tra le quelle elencate.
Devono infine essere rimborsati i biglietti di ingresso a concerti, manifestazioni culturali e altri eventi che siano stati cancellati.
La normativa include titoli di viaggio, pacchetti e soggiorni con partenza prevista prima della scadenza delle misure restrittive, quindi entro il 3 aprile 2020. Per le partenze previste in date successive al momento l’utente è soggetto, in base al contratto o alle condizioni del titolo di viaggio acquistato, alla eventuale applicazione di penali in caso di rinuncia. E’ opportuno prestare attenzione nel caso in cui si intenda disdire comunque la prenotazione, poiché con le attuali regole si incorre nell’applicazione di penali e/o ulteriori costi.