(ASI) Questa settimana vi proponiamo un’importante sentenza della Corte di Cassazione, che si innesta in un sentiero di giustizia ed equità tra i coniugi e di rispetto dell’ordine pubblico sostanziale e processuale.
Gli Ermellini venivano chiamati a decidere su ricorso di una cittadina palestinese che si era vista rigettare la delibazione della sua sentenza di divorzio nei confronti della moglie, emessa da un tribunale sciaritico di Nablus, in Palestina, dalla Corte di Appello di Roma. Il divorzio, però, era basato sul ripudio senza motivazione del marito nei confronti della moglie e l’ordinamento palestinese non consente alla donna di fare altrettanto, oltre a non prevedere l’obbligstorietà di un corretto contraddittorio né la verifica dell’effettiva rottura della comunione di vita. Ecco che allora, la Corte ha stabilito chel a decisione di ripudio emanata all'estero da un'autorità religiosa (nella specie il tribunale sciaraitico palestinese), seppure equiparabile, secondo la legge straniera, ad una sentenza del giudice statale, non può essere riconosciuta all'interno dell'ordinamento italiano, sotto il duplice profilo dell'ordine pubblico sostanziale (violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna) e dell'ordine pubblico processuale (mancanza della parità difensiva e di un effettivo contraddittorio, oltre che di ogni accertamento sulla definitiva cessazione della comunione di vita tra i coniugi).
Ma veniamo all’antefatto. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 7464/2016, pronunciata in un giudizio promosso, nel 2015, da K.E.A., cittadina (OMISSIS), al fine di sentire ordinare la cancellazione della trascrizione, nei registri dello stato civile italiano, dell'aprile 2013, della sentenza non definitiva del 29/7/2012, emessa dal Tribunale Sciaraitico (o Shariatico) di Nablus Occidentale (Palestina), in sua assenza, di scioglimento del matrimonio sciaraitico celebrato, nel (OMISSIS), in (OMISSIS), con F.Z., pure cittadino (OMISSIS) (dal quale erano nati due figli), avendo quest'ultimo esercitato il c.d. ripudio unilaterale, ha dichiarato che la sentenza del Tribunale palestinese del luglio 2012, non definitiva, come pure la successiva sentenza definitiva, del novembre 2012 (con la quale il Tribunale di Nablus rilasciava il nulla osta al F. per un nuovo matrimonio, essendo decorso il periodo di tempo legale senza ricostituzione della pregressa unione), non hanno i requisiti di legge per il riconoscimento in Italia della loro efficacia, con ordine all'Ufficiale di Stato civile di procedere alla cancellazione della trascrizione a margine dell'atto di matrimonio.
In particolare, la Corte d'appello, ritenuta la giurisdizione del Tribunale palestinese a conoscere la causa di divorzio, stante la celebrazione del matrimonio in (OMISSIS), ha ravvisato una violazione della L. n. 218 del 1995, art. 64,lett. g) non avendo il giudice straniero effettuato alcun accertamento sul venir meno in concreto della comunione di vita dei coniugi, e dell'art. 64, lett. b stessa legge, stante la lesione del diritto di difesa, in quanto "il procedimento giudiziale in questione è basato unicamente sulla manifestazione di volontà del marito, senza che lo stesso debba addurre motivazione..., senza possibilità di opposizione da parte della moglie, senza alcun contraddittorio reale (non essendo la mera notizia del procedimento avuta dalla ricorrente utile in tal senso) e senza che per la moglie sia previsto analogo diritto (ripudio senza motivazione).
I giudici del Palazzaccio rigettavano il ricorso e compensavano le spese data la complessità della materia.
Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia