Occupazione arbitraria di immobile altrui: approfondimento sul nuovo reato previsto dal DDL Sicurezza

(ASI) - Approvato in definitiva al Senato il 4 giugno scorso, il Decreto Sicurezza è diventato legge. Tra i vari reati introdotti nell’ordinamento, c’è anche quello per contrastare il fenomeno dell’occupazione abusiva degli immobili destinati a domicilio altrui, problematica che è stata portata più volte all’attenzione dell’opinione pubblica.Secondo il resoconto della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, redatto lo scorso luglio, non sono affatto rari i casi di occupazione abusiva, che sono stimati in un totale di oltre 16.000 alloggi in tutta Italia. Anche la cronaca spesso riporta casi di persone che dopo essersi allontanati dalla propria abitazione per un viaggio o per ricevere cure mediche, al loro rientro trovano la serratura di casa sostituita e inquilini indesiderati all’interno. È una tematica molto delicata perché ha risvolti importanti sulla popolazione in quanto comporta una sensazione di insicurezza e di impotenza davanti a questo reato, oltre ai danni, spese legali e lo stress del proprietario e le conseguenze per chi occupa abusivamente, come condanne penali, sanzioni e relativa consecutiva esclusione sociale.

In questa situazione si inserisce l’articolo 10 del Decreto Sicurezza che apporta alcune modifiche codice penale e al codice di procedura penale, introducendo l’articolo 634-bis del codice penale «Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui», che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni, chi mediante violenza o minaccia, detiene abusivamente senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui. Sempre allo stesso articolo, è precisato che se l’occupante abusivo collabora in maniera fattiva con le autorità e ottempera volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile, quest’ultimo non sarà perseguibile penalmente. Questa precisazione rappresenta un incentivo allo sgombero più rapido e veloce dell’occupante, affinché il proprietario rientri in possesso dell’immobile il più rapidamente possibile. Il Decreto Sicurezza, introduce anche l’articolo 321-bis relativo alla procedura di «Reintegrazione nel possesso dell’immobile». Il giudice competente su impulso del pubblico ministero, dispone la reintegrazione nel possesso dell’immobile. Se l’immobile corrisponde all’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono la denuncia, si recano immediatamente presso l’immobile, e in caso di accertamento di occupazione senza titolo, ordinano immediato rilascio dell’immobile reintegrando il denunciante nel possesso di esso. Con questa procedura l’occupante che collabora, non viene perseguito in sede penale e il proprietario riprende possesso immediato della propria casa. In caso l’occupante non collabori invece, gli ufficiali di polizia giudiziaria dispongono il rilascio coattivo dell’immobile, previa autorizzazione del PM, scritta, verbale o telematica. Questa nuova procedura penale risulta così una vera e propria garanzia di efficacia nei casi in cui le abitazioni vengono illegalmente occupate da persone che non hanno titolo, ridando dignità ai proprietari di casa che subiscono questa violenza. 

Carlo Armanni - Agenzia Stampa Italia

Fonte foto AI Sora su input Carlo Armanni

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