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Giustizia, Meloni (Clemenza e Dignità): la legge penale soffre di una falsa applicazione
(ASI) “Per superficialità, l’opinione comune è abituata a pensare al sovraffollamento, alla diffusione delle malattie infettive, alle carenze igienico sanitarie, alle strutture fatiscenti, e ai tanti altri gravissimi disagi che affliggono le nostre carceri, come fossero degli eventi drammatici ed eccezionali che, comunque, restano, sostanzialmente, slegati dalla esecuzione della pena.
E che, quindi, nella mentalità collettiva rimane intatta, come inalterata, proprio così come prevista e regolamentata per legge.” E’ quanto afferma in una nota Giuseppe Maria Meloni, responsabile di Clemenza e Dignità, movimento sorto nel 2006 per i diritti dei detenuti e per promuovere il progresso del diritto punitivo. “In sostanza, - prosegue - nella mentalità comune, è come se sussistesse una netta distinzione tra il fatto umanitario e la disciplina giuridica.” “Tuttavia, - commenta - se questa è l’opinione corrente, il diritto, trattandosi oltretutto del mondo della pena, non può esimersi dall’approfondire meglio, non può non tenere conto della realtà, di ciò che succede e sta succedendo nella pratica, deve tentare di fornire una definizione ed una qualificazione giuridica al profilo fattuale, deve tentare di fornire una definizione giuridica alle cause della tragedia in corso, non potendosi permettere di discutere solo giornalisticamente di sovraffollamento, di carenza di risorse economiche ed altro ancora.” “In questo modo, - sostiene - lo stesso mondo del diritto non può continuare a nascondersi dietro il fatto che trattasi di situazioni accidentali e non intenzionali, di circostanze formalmente mai inflitte ed applicate a qualsivoglia reo, poichè sempre sullo stesso piano dell’intenzionalità, è allo stesso tempo noto che ad oggi non è neanche emersa una chiara volontà di porre finalmente rimedio a tali situazioni.” “Ugualmente, - continua - lo stesso mondo del diritto non può neanche acquietarsi, nascondendosi dietro il fatto che la consuetudine aggravatrice, ovvero quella che aggrava il trattamento punitivo, non è ammessa nel nostro ordinamento, in virtù del principio di riserva di legge. Difatti, qui non si tratta di convertire davvero un profilo fattuale in profilo di diritto, si tratta solo di riconoscere e tentare di definire una situazione talmente grave che non può più essere disconosciuta.”  “Dunque, - spiega – tutti questi tristi fenomeni, tra cui soprattutto l’assenza di spazio vitale per i detenuti, verificandosi temporalmente durante l’esecuzione della pena, verificandosi strettamente nel contesto, nell’occasione ed a causa dell’esecuzione penale, e possedendo oltretutto la caratteristica di essere così ampiamente diffusi, di essere ormai costanti e difficilmente reversibili, non possono certamente ritenersi avulsi dall’esecuzione della pena, e costituiscono, quindi, sotto un profilo fattuale, in maniera evidente, anzi ictu oculi, delle ulteriori sanzioni o quanto meno degli inasprimenti sanzionatori, che si inseriscono del tutto abusivamente nell’ambito della pena della reclusione o dell’arresto.” “Abusivamente, - precisa - poichè come è evidente, non stiamo vertendo di ipotesi previste per legge, non stiamo cioè vertendo ad esempio dell’isolamento diurno e non stiamo neanche vertendo di ipotesi già previste e poi non più attuate quali ad esempio l’isolamento notturno, ma di ulteriori sanzioni o perlomeno di inasprimenti sanzionatori, di modalità di esecuzione della pena in termini di maggiore afflittività del regime detentivo, che sussistono in fatto, pur non essendo assolutamente mai stati previsti e regolamentati in diritto.” “Pertanto, - osserva - quando si discute di carceri, si fa spesso, quindi, riferimento alle grandi violazioni dei diritti umani, così come alla violazione dell’art. 27 della nostra Costituzione, dimenticando però di ricercare e di definire giuridicamente, la vera e propria origine di questa grave patologia. Una origine, che non è certamente riconducibile ad un buco dell’ordinamento, ovvero ad una situazione del tutto non regolamentata dalla legge, e che non è neanche riconducibile a leggi che, come può verificarsi, confliggano con determinati principi, ma che verosimilmente risiede proprio in una grave violazione della stessa legge penale e più precisamente in una falsa applicazione della legge penale che si palesa in una fase extra-processuale, e propriamente di esecuzione.” “Osservando l’esecuzione della pena, - sottolinea - appare chiara la sussistenza di questo vizio, che non consiste nell’inesatta applicazione della norma al fatto antigiuridico, che non consiste, quindi, nell’erronea riconduzione del caso concreto di reato alla fattispecie normativa, ma consiste nell’erronea e spesso impossibile riconduzione della concreta punizione subita o subenda alla fattispecie normativa delle pene detentive in genere.” “Difatti, - rileva - se la condanna alla reclusione, come pure la condanna all’arresto, per legge, implicano sostanzialmente la privazione della libertà personale per un determinato periodo di tempo, a fronte di questa situazione prevista dalla legge, nei fatti, si inseriscono poi nell’ambito delle stesse pene detentive e sotto il loro cappello, una miriade di ulteriori sanzioni o di inasprimenti sanzionatori, che non sono previsti nella disciplina di reclusione e di arresto, che non sono assolutamente previsti dal codice penale così come da altre leggi speciali.” “Tali ulteriori sanzioni o quanto meno tali ulteriori inasprimenti sanzionatori, tra cui specialmente l’assenza di spazio vitale per i ristretti, - conclude - rendono, quindi, la pena in concreto eseguita, assai differente da quella che era stata inflitta e che doveva essere in base alle previsioni del legislatore.”

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