Divorzio breve ma non troppo

(ASI) – Il decreto legge n. 13 del 2014 ha introdotto una grande rivoluzione nel panorama giuridico italiano, consentendo alle coppie che intendono separarsi o divorziare, di non ricorrere più al Tribunale. La norma ha previsto due canali possibili per le famiglie decise ad interrompere la loro avventura insieme: la negoziazione assistita con l’assistenza di un avvocato o la procedura davanti all’ufficiale dell’anagrafe comunale, senza la collaborazione di alcun professionista. Sulla carta sembrava la soluzione definitiva contro le lungaggini della giustizia e contro le spese faraoniche, che nell’immaginario collettivo faceva da cornice alla procedura di separazione e divorzio. Ma quello che sembrava l’affrancamento dai tempi morti e dai costi inutili si sta rivelando un vero e proprio fallimento. Come sottolineato da diversi studi apparsi nei giorni scorsi, spinti dall’entusiasmo di ottenere un divorzio in sei mesi anziché in tre anni, una nutrita quantità di sposi ha preso d’assalto gli uffici comunali per scoprire che, soprattutto nelle grandi città, le strutture pubbliche non erano pronte né adeguate all’improvviso afflusso, basti pensare che nei primi due mesi sono state registrate in Italia ben 50 mila richieste. I piccoli centri hanno retto meglio l’impatto con la riforma e gli uffici dell’anagrafe non hanno dovuto stravolgere le loro strutture per fare fronte alle nuove domande. Ma non tutti forse sanno che per poter accedere alla procedura senza recarsi in Tribunale, la coppia deve possedere alcuni requisiti stringenti, altrimenti solo il giudice potrà sciogliere il matrimonio. In particolare non potranno rivolgersi al Comune i coniugi che abbiano figli minori o maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave. Altro requisito è la consensualità. Marito e moglie devono essere d’accordo su tutti i particolari della separazione o del divorzio, ironia della sorte, per poter vivere lontano l’uno dall’altro con l’aiuto delle procedure semplificate. Ci sarà, invece, almeno bisogno dell’avvocato, se intendono regolare trasferimenti patrimoniali, non essendo consentito per questi casi il procedimento davanti all’ufficiale dell’anagrafe.

Ilaria Delicati – Agenzia Stampa Italia

 

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