"Risarcimento patrimoniale del giovane senza lavoro"

(ASI) Secondo la Corte di Cassazione, va risarcito il danno patrimoniale al giovane che ha subito un grave danno biologico, anche se non ancora occupato.

In questa sentenza (Cass. Civ., sent. 7.11.2014, n. 23791, segnalata da RIDARE, gli Ermellini hanno confermato il principio, da anni in vigore nella giurisprudenza italiana, ma non previsto espressamente dalla legge, secondo il quale chi abbia subito un danno, vada risarcito integralmente. Questo significa che va pagato anche il danno patrimoniale, per quel lavoro che il danneggiato non potrà mai svolgere a causa delle gravi lesioni subite. Ma la Cassazione mette in guardia. Guai agli automatismi. Chi sostiene di avere diritto al danno patrimoniale dovrà dimostrare che non può svolgere un lavoro qualunque o un lavoro in particolare. La sentenza tocca anche punti scottanti, al fine di simulare il lavoro che il giovane avrebbe potuto fare se non avesse avuto il sinistro. Ed ecco che propone l'ambiente familiare, il curriculum studiorum, il territorio di provenienza etc. In questo ci sentiamo di dissentire. In quanto, nel caso in esame alla Corte, non si trattava di un soggetto che aveva perso un lavoro concreto, ma di una persona che avrà enormi difficoltà a trovare un lavoro a causa delle lesioni subite e delle conseguenze permanenti di tali lesioni. Personalizzare o presumere, in base alle origini sociali o allo status economico della famiglia, al territorio o al corso degli studi, un determinato reddito, trasporta la presunzione giuridica nell'impalpabile alea di un mondo economico, tra l'altro, senza alcuna certezza, come quello in cui viviamo. Meglio sarebbe, a parere di chi scrive, trattandosi di perdita della capacità generica, fare riferimento a parametri di base, quale lo stipendio minimo previsto dai contratti collettivi di categoria per il lavoro manuale nell'industria. Andrebbe, in seguito, con attenta relazione tecnica, in base all'aspettativa di vita, calcolato quanto il danneggiato non guadagnerà, fino ai riflessi pensionistici. Da questo importo detrarre la percentuale di danno biologico riconosciuta. Questo perché sono le conseguenze delle lesioni che impediscono di svolgere una normale attività lavorativa. La Cassazione menziona anche un altro metodo, facendo riferimento al triplo della pensione sociale. Si tratterebbe, aldilà di presunzioni, di corrispondere al danneggiato, un capitale corrispondente alla prodotto tra gli anni che lo separano dall'aspettativa di vita e l'importo corrispondente al triplo annuo della pensione sociale. Non ci resta che attendere per vedere che piega daranno i giudici alla risoluzione del problema.


Avv. Francesco Maiorca - Agenzia Stampa Italia

Continua a leggere