Studente Fano TSO da regime, Tiboni (MIC): “venga resa pubblica l'ordinanza del Sindaco, la convalida del Giudice ed il parere motivato dei medici”

Tiboni TSO(ASI) Moltissime sono le proteste che si sono sollevate dopo il ricovero in psichiatria del ragazzo di Fano che non voleva indossare la mascherina in classe. Il TSO (legge del 23 dicembre 1978, articolo 34 di cui alleghiamo il link*) è un trattamento per sottoporre a cure urgenti la persona con disturbi mentali.

Come si potrà apprendere dal sito "Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani” (di cui alleghiamo il link**) La legge stabilisce un'esatta procedura che deve essere seguita al fine di mettere in atto il TSO. Il  trattamento è disposto con provvedimento del Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, del Comune di residenza o del Comune dove la persona si trova momentaneamente. Egli emana l’ordinanza di TSO solo in presenza di due certificazioni mediche che attestino che: 1. la persona si trova in una situazione di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici; 2. gli interventi proposti vengono rifiutati; 3. non è possibile adottare tempestive e idonee misure extraospedaliere.

 Le certificazioni oltre a contenere l’attestazione delle condizioni suddette che giustificano la proposta di TSO, devono motivare la situazione concreta: non devono limitarsi a enunciare le tre condizioni né si devono usare prestampati; in pratica la proposta di TSO deve essere (anche se in breve) motivata. Ricevute le certificazioni mediche, il Sindaco ha 48 ore per disporre, tramite un’ordinanza, il TSO facendo accompagnare la persona dai vigili e dai sanitari presso un reparto psichiatrico di diagnosi e cura. Il Sindaco ha poi l’obbligo di inviare l’ordinanza di TSO al Giudice Tutelare (entro 48 ore successive al ricovero) per la convalida e il Giudice convalida il provvedimento entro le 48 ore successive (legge 180, art. 3 comma secondo di cui allaghiamo il link***). Qualora manchi la convalida il TSO decade automaticamente.

Il Giudice Tutelare può però anche non convalidare il provvedimento annullandolo. Ci chiediamo se questa procedura sia stata rispettata, siamo portati a pensare di no, in quanto non avrebbe trovato applicazione di fronte ad un semplice divieto di indossare una mascherina in classe. Non è mancata l’onda mediatica del politico di turno pronto a cavalcare la vicenda, come il Senatore leghista Armando Siri, che si è dichiarato indignato, se non fosse che è proprio il suo partito che sta sostenendo questa tirannia politico-sanitaria. Lo dichiara il Coordinatore Nazionale dell’Organizzazione Politica Italia nel Cuore (MIC).

 

*Link legge del 23 dicembre 1978, articolo 34 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1978/12/28/078U0833/sg

**Link Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani https://www.ccdu.org/tso/trattamento-sanitario-obbligatorio

***Link legge 180, art. 3 comma secondo  http://www.ctr.it/back_end/file_documentazione/Legge%20180-1970.pdf

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