Il risarcimento del coniuge separato e del divorziato.

duralex1(ASI)  La giurisprudenza annovera tra i legittimati all’azione risarcitoria anche il coniuge separato, sebbene non più convivente, laddove venga dimostrata la prosecuzione dell’affectio coniugalis.

 In merito si affermò il principio secondo cui il coniuge separato e non convivente di persona deceduta a cagione dell’altrui fatto illecito, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale alla condizioni che alleghi e dimostri che i perduranti rapporti tra i coniugi si siano atteggiati in modo tale che la morte dell’uno  ha causato una reale sofferenza morale per l’altro.

Anche la Cassazione pervenne ad ammettere la legittimazione del coniuge separato in questi stessi termini, ritenendo preclusiva del diritto al risarcimento l’accertamento la sussistenza di rapporti “deteriorati ed insuscettibili di riconciliazione”.

La Cassazione ha altresì chiarito che a sostanziare il danno non patrimoniale da morte del congiunto separato non è il peso morale e materiale della responsabilità del mantenimento ed educazione dei figli, che viene a gravare unicamente sul coniuge sopravvissuto, bensì “ l’ingiusto turbamento dello stato d’animo” patito per la perdita del congiunto.

In ultimo, va evidenziato che seguendo un simile ragionamento la giurisprudenza di merito e di legittimati ha anche ammesso la legittimazione del coniuge divorziato, evidenziando che:

l’ammissione della tutela risarcitoria in questione si fonda sull’accertamento della sussistenza del vicendevole legame affettivo, che logicamente può proseguire anche in seguito al divorzio, nonostante la soppressione del vincolo coniugale.

La prospettiva della riconciliazione costituisce una mera eventualità e non può pertanto essere considerata una condicio sine qua non per la tutela rimediale, che può piuttosto essere considerato un elemento meritevole di ogni considerazione nella determinazione del quantum.

Separazione e divorzio rappresentano quindi circostanze che precludono il ricorso alla prova presuntiva per dimostrare la sussistenza di un rapporto effettivo meritevole di tutela, ragion per cui, deve essere dimostrata caso per caso la sussistenza della continuità e solidità dei reciproci sentimenti di affetto, e non solo la mera frequentazione laddove questa sia imposta per la gestione dei figli.

Francesco Maiorca – Agenzia Stampa Italia

 

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