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Rifiutarsi di votare è l’unico modo per manifestare il dissenso.
(ASI)Roma. Lettere in Redazione - Scheda nulla? Scheda bianca? Non c’è differenza, sono tutti voti che andranno alla maggioranza che vincerà. L’abominio della legge elettorale vigente ha anche questa perversione oltre al vergognoso fatto che uno non può scegliersi il candidato. Purtroppo se si sceglie una coalizione il voto andrà al primo candidato e poi  a seguire e questo a beneficio dei vertici e delle decisioni di partito. C’è un modo però per opporsi, dichiarare di rifiutarsi di votare. Come si fa?

 

1- Andare a votare, farsi vidimare la scheda e dichiarare di non votare;

2- Non toccare le schede, perché altrimenti saranno conteggiate.

Ricordate se qualcuno dell’ufficio elettorale dovesse fare storia, commette un reato sanzionato dal DPR 30 marzo 1957, n. 361  Art. 104:

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

2. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi. 
4. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.

5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

6. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

7. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000

Questo è l’unico sistema per far sì che dei seggi non vengano assegnati altrimenti o non andate a votare o scegliete il male minore.

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